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Bollettino Ufficiale n. 37 del 15 / 09 / 2005

Codice 14.4
D.D. 8 luglio 2005, n. 453

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione al Comune di Frabosa Sottana (CN) ad effettuare modificazioni del suolo, necessarie alla realizzazione di seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso ed alla sistemazione dell’area per l’ampliamento della pista “Mirafiori”- Comune di Frabosa Sottana - localita’ “Artesina - Pogliola”

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, l’ Amministrazione comunale di Frabosa Sottana (CN), via IV novembre, 12, ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla costruzione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Artesina - Pogliola” e relative opere connesse, su una superficie totale di mq. 16.500, non boscati (previsto il taglio di tre ceppaie di faggio con diametro massimo di cm 25) sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n° 27 e 28, mappali n° 8, 193, 13, 11, 50, 89, 49 e 39 del Comune di Frabosa Sottana (CN), in località Artesina - Sogliola - a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. I plinti del precedente impianto andranno affondati e ricoperti di terra, mentre la superficie risultante dovrà essere recuperata entro il termine dei lavori dell’impianto principale.

2. Il materiale di scavo (in particolare quello derivante dall’area della stazione di valle) dovrà essere destinato a lavori di riempimento/livellamento debitamente autorizzati; a tal fine la sua precisa destinazione dovrà essere comunicata al Comando Stazione di Villanova Mondovì, prima dell’inizio dei lavori.

3. I restanti materiali, provenienti dal vecchio impianto, andranno conferiti a discarica autorizzata.

4. Gli scavi dovranno essere chiusi entro il 31 ottobre di ogni anno; in particolare la trincea di posa dei cavi di servizio (sotto il tracciato) dovrà essere realizzata per lotti, provvedendo al ritombamento entro 5 giorni lavorativi dall’apertura.

5. Il terreno vegetale dello scotico dovrà essere accantonato in aree idonee e temporaneamente inerbite per evitare fenomeni erosivi; i cumuli di deposito dovranno essere circondati da fossi di guardia.

6. Le canalette di regimazione, previste nella zona della stazione di valle, dovranno essere raccordate da fossi, orientati secondo le massime pendenze e aventi la sezione rivestita; la protezione laterale in massi andrà allargata per almeno metri 1,50 per evitare rischi di sottoescavazione.

7. La sezione della difesa in massi, al di sopra della stazione di monte, dovrà essere rivestita in pietrame per almeno ulteriori 1,5 metri, al fine di evitare erosioni sul possibile piano di scorrimento delle acque di corrivazione; le superfici in riporto della stessa area dovranno essere rivestite con geojuta.

8. L’inerbimento dovrà essere effettuato tramite idrosemina, in tutta l’area interessata dai movimenti di terra, entro tre mesi dall’esecuzione dei lavori.

In riferimento all’allegato progetto di sistemazione dell’area lungo la pista “Mirafiori”:

9. Gli scarichi delle cunette nell’area di intervento dovranno essere realizzati con un tratto di sezione riempito in pietrame di lunghezza non inferiore a metri 2,00; in ogni caso, i tratti che seguono la linea di massima pendenza andranno rivestiti in pietrame o rete in juta a cui farà seguito inerbimento con idrosemina, da realizzarsi nel primo momento stagionale utile allo scopo.

10. I mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto.

11. Il geologo incaricato dovrà verificare puntualmente e direttamente, in fase di realizzazione delle opere, le caratteristiche dei terreni interessati dai plinti di fondazione delle opere di sostegno della linea dell’impianto, valutando l’effettiva rispondenza tra le caratteristiche geotecniche dei terreni definite in progetto e quelle reali del sito, sull’intero sviluppo del tracciato.

12. Dovrà essere verificata in corso d’opera l’idoneità degli interventi di consolidamento previsti sulle scarpate in roccia presso la stazione di valle, valutando l’eventuale necessità di adeguare la tipologia degli ancoraggi (interasse e profondità della chiodatura) alla situazione effettivamente riscontrata in sito ed assicurando condizioni di assoluta sicurezza circa la stabilità delle scarpate stesse; a tal fine, e data la delicatezza della globalità degli interventi previsti per la messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica della stazione di partenza del nuovo impianto in progetto, si richiede che sia garantita da parte della Direzione lavori una assidua assistenza del geologo in corso d’opera.

13. Tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a centimetri 50, rinaturalizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso.

14. Si raccomanda che venga assicurata, se possibile, una multidisciplinarietà nelle competenze della Direzione dei lavori delle opere in oggetto, al fine di garantire, nel rispetto della normativa vigente, le competenze professionali relative a tutti gli aspetti tecnici interessati, con particolare riferimento alla presenza di professionisti esperti nelle problematiche inerenti la stabilità dei fronti di scavo e delle scarpate, la sistemazione idraulica delle aste torrentizie, la rinaturalizzazione ed il recupero ambientale dei siti, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di ingegneria naturalistica.

15. L’intervento dovrà essere realizzato in conformità con le disposizioni a livello urbanistico concernenti l’attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po.

16. I lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, in quanto trattasi di impianti di interesse pubblico, realizzati da soggetto pubblico nell’ambito delle “Opere di accompagnamento ai XX Giochi olimpici”.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D.lgs. del 22/01/2004, n° 42, art. 142, lettere C) e D).

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger