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Bollettino Ufficiale n. 37 del 15 / 09 / 2005
Codice 14.4
D.D. 8 luglio 2005, n. 453
Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione al Comune di Frabosa Sottana (CN) ad effettuare modificazioni del suolo, necessarie alla realizzazione di seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso ed alla sistemazione dellarea per lampliamento della pista Mirafiori- Comune di Frabosa Sottana - localita Artesina - Pogliola
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, l Amministrazione comunale di Frabosa Sottana (CN), via IV novembre, 12, ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla costruzione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso Artesina - Pogliola e relative opere connesse, su una superficie totale di mq. 16.500, non boscati (previsto il taglio di tre ceppaie di faggio con diametro massimo di cm 25) sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n° 27 e 28, mappali n° 8, 193, 13, 11, 50, 89, 49 e 39 del Comune di Frabosa Sottana (CN), in località Artesina - Sogliola - a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato allistanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:
1. I plinti del precedente impianto andranno affondati e ricoperti di terra, mentre la superficie risultante dovrà essere recuperata entro il termine dei lavori dellimpianto principale.
2. Il materiale di scavo (in particolare quello derivante dallarea della stazione di valle) dovrà essere destinato a lavori di riempimento/livellamento debitamente autorizzati; a tal fine la sua precisa destinazione dovrà essere comunicata al Comando Stazione di Villanova Mondovì, prima dellinizio dei lavori.
3. I restanti materiali, provenienti dal vecchio impianto, andranno conferiti a discarica autorizzata.
4. Gli scavi dovranno essere chiusi entro il 31 ottobre di ogni anno; in particolare la trincea di posa dei cavi di servizio (sotto il tracciato) dovrà essere realizzata per lotti, provvedendo al ritombamento entro 5 giorni lavorativi dallapertura.
5. Il terreno vegetale dello scotico dovrà essere accantonato in aree idonee e temporaneamente inerbite per evitare fenomeni erosivi; i cumuli di deposito dovranno essere circondati da fossi di guardia.
6. Le canalette di regimazione, previste nella zona della stazione di valle, dovranno essere raccordate da fossi, orientati secondo le massime pendenze e aventi la sezione rivestita; la protezione laterale in massi andrà allargata per almeno metri 1,50 per evitare rischi di sottoescavazione.
7. La sezione della difesa in massi, al di sopra della stazione di monte, dovrà essere rivestita in pietrame per almeno ulteriori 1,5 metri, al fine di evitare erosioni sul possibile piano di scorrimento delle acque di corrivazione; le superfici in riporto della stessa area dovranno essere rivestite con geojuta.
8. Linerbimento dovrà essere effettuato tramite idrosemina, in tutta larea interessata dai movimenti di terra, entro tre mesi dallesecuzione dei lavori.
In riferimento allallegato progetto di sistemazione dellarea lungo la pista Mirafiori:
9. Gli scarichi delle cunette nellarea di intervento dovranno essere realizzati con un tratto di sezione riempito in pietrame di lunghezza non inferiore a metri 2,00; in ogni caso, i tratti che seguono la linea di massima pendenza andranno rivestiti in pietrame o rete in juta a cui farà seguito inerbimento con idrosemina, da realizzarsi nel primo momento stagionale utile allo scopo.
10. I mezzi dopera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto.
11. Il geologo incaricato dovrà verificare puntualmente e direttamente, in fase di realizzazione delle opere, le caratteristiche dei terreni interessati dai plinti di fondazione delle opere di sostegno della linea dellimpianto, valutando leffettiva rispondenza tra le caratteristiche geotecniche dei terreni definite in progetto e quelle reali del sito, sullintero sviluppo del tracciato.
12. Dovrà essere verificata in corso dopera lidoneità degli interventi di consolidamento previsti sulle scarpate in roccia presso la stazione di valle, valutando leventuale necessità di adeguare la tipologia degli ancoraggi (interasse e profondità della chiodatura) alla situazione effettivamente riscontrata in sito ed assicurando condizioni di assoluta sicurezza circa la stabilità delle scarpate stesse; a tal fine, e data la delicatezza della globalità degli interventi previsti per la messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica della stazione di partenza del nuovo impianto in progetto, si richiede che sia garantita da parte della Direzione lavori una assidua assistenza del geologo in corso dopera.
13. Tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a centimetri 50, rinaturalizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso.
14. Si raccomanda che venga assicurata, se possibile, una multidisciplinarietà nelle competenze della Direzione dei lavori delle opere in oggetto, al fine di garantire, nel rispetto della normativa vigente, le competenze professionali relative a tutti gli aspetti tecnici interessati, con particolare riferimento alla presenza di professionisti esperti nelle problematiche inerenti la stabilità dei fronti di scavo e delle scarpate, la sistemazione idraulica delle aste torrentizie, la rinaturalizzazione ed il recupero ambientale dei siti, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di ingegneria naturalistica.
15. Lintervento dovrà essere realizzato in conformità con le disposizioni a livello urbanistico concernenti lattuazione del Piano stralcio per lassetto idrogeologico del bacino del fiume Po.
16. I lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi dalla data della presente autorizzazione.
Si deroga da quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, in quanto trattasi di impianti di interesse pubblico, realizzati da soggetto pubblico nellambito delle Opere di accompagnamento ai XX Giochi olimpici.
Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D.lgs. del 22/01/2004, n° 42, art. 142, lettere C) e D).
E fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.
Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.
Il Direttore regionale
Nino Berger