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Bollettino Ufficiale n. 37 del 15 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 535 del 11 agosto 2005. Progetto di ampliamento di stalla per l’allevamento di galline ovaiole da realizzare nel Comune di Caraglio. Proponente: Gribaudo Giuliana Anna, legale rappresentante dell’Azienda G.M.G.&C. Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

In conclusione,

- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente;

- rilevato che ogni scelta tecnologico-progettuale è stata fatta tenendo conto delle tecniche che possono, ad oggi, essere considerate BAT (MTD);

- rilevato inoltre che la realizzazione e l’esercizio dell’opera così come proposta risulta compatibile con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull’area di intervento e non ne pregiudica in modo significativo né permanente l’integrità;

è emersa la compatibilità ambientale dell’intervento in progetto.

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 21 luglio 2005, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento di stalla per l’allevamento di galline ovaiole da realizzarsi nel Comune di Caraglio presentato dalla Sig.ra Gribaudo Giuliana Anna, (omissis), in qualità di Legale Rappresentante dell’azienda G.M.G. s.a.s. di Gribaudo Giuliana Anna & C., con sede in Caraglio (CN) , in quanto:

- ogni scelta tecnologico-progettuale è stata fatta tenendo conto delle tecniche che possono, ad oggi, essere considerate BAT (MTD);

- la realizzazione e l’esercizio dell’opera così come proposta risulta compatibile con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull’area di intervento e non ne pregiudica in modo significativo né permanente l’integrità.

2. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri, più sopra esplicitati, acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nelle Conferenze dei Servizi del 05 aprile 2005 e del 21 luglio 2005, e descritti nei relativi verbali conservati agli atti dell’Ente;

3. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione agli scarichi - ai sensi del D.lgs. 152/99 e s.m.i. a successivo separato provvedimento del competente Ufficio provinciale di Cuneo, da assumere entro 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento;

4. di rinviare altresì la formalizzazione dell’ autorizzazione ex L.R. 56/77 e s.m.i a successivo separato provvedimento di competenza del Comune di Caraglio, da assumere entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, previa presentazione di idonea istanza corredata di:

- valutazione di impatto acustico;

- vincoli notarili di destinazione d’uso agricolo;

- vincolo di inedificazione anche ai sensi di una variante del Piano Regolatore adottata dal Comune in data 28 giugno 2005.

5. di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

6. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;

7. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

8. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

10. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.