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Bollettino Ufficiale n. 37 del 15 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 4/2005. (F86/b) Espropriazione aree occorrenti all’intervento per la riqualificazione ambientale e messa in sicurezza del Torrente Sangone - 2° Lotto. Determinazione indennita’ di esproprio

Il Responsabile della P.O.

(omissis)

decreta

- Articolo 1 -

Di prendere atto che a seguito del deposito degli atti non sono pervenute osservazioni al piano di espropriazione, delle aree necessarie all’intervento di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza delle sponde del Torrente Sangone, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 20/3/03.

- Articolo 2 -

Di determinare ai sensi dell’art. 11 L. 865/71 e dell’art. 5 bis L. 359/92 le indennita’ di espropriazione relative alle aree in argomento, che in base alla perizia di stima redatta in data 7/7/2005 dall’Ufficio Espropri, risulta essere pari a Euro/mq. 5,91 per un ammontare complessivo di Euro 12.617,85

Qualora i soggetti espropriandi convengano la cessione volontaria, non sara’ applicata la riduzione del 40%, cosi’ come previsto dal citato art. 5 bis legge 359/92, e pertanto l’indennita’ sara’ pari a Euro/mq. 9,84 per un ammontare complessivo di Euro 21.008,40.

A tali importi sarà applicata la ritenuta del 20% prevista dall’art. 11 della legge 413/91 e l’IVA del 20% in favore dei soggetti che agiscono in veste d’impresa.

Il tutto come risulta dall’allegata tabella.

- Articolo 3 -

Di dare atto che le suddette indennita’ sono comprensive di ogni spettanza ed indennita’ di usufruttuari, fittavoli coltivatori e ogni altro cui spettasse qualche diritto sugli immobili, per cui gli stessi saranno fatti indenni dai proprietari espropriandi, oppure potranno esperire le loro ragioni nei modi di legge.

Che non trovano applicazione ne’ maggiorazioni ne’ conguagli, ne’ rimborsi di sorta, e che qualora le medesime indennita’ non vengano accettate con la cessione volontaria dei beni, si procedera’ con il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi di legge, richiedendo nel contempo la determinazione definitiva alla Commissione Provinciale costituita ai sensi dell’art. 14 della legge 28/1/1977 n. 10. Cio’ fatta salva la possibilita’ per i soggetti espropriandi di convenire, in ogni fase del procedimento espropriativo, la cessione dei beni. nel qual caso non si applica la riduzione del 40% alle medesime indennita’.

- Articolo 4 -

Il presente decreto sara’ notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

- Articolo 5 -

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, potranno far pervenire al Comune di Nichelino dichiarazione di accettazione delle indennita’ determinate.

Inoltre dovranno produrre idonea attestazione, ai fini dell’eventuale applicazione della riduzione delle indennita’ prevista dall’art. 16 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504.

- Articolo 6 -

Estratto del presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all’Albo Pretorio del Comune di Nichelino.

- Articolo 7 -

Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notificazione dello stesso.

Nichelino, 30 agosto 2005.

Il Responsabile della P.O. Servizio Progr. Urbanistica
Nicola Balice