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Bollettino Ufficiale n. 37 del 15 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Moiola (Cuneo)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale del 29 giugno 2005 n. 15 avente per oggetto “Approvazione modifica al vigente regolamento edilizio ai sensi dell’art. 3 comma 10 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, ai sensi dell’ art. 3, comma 10, L. R. n. 19/99 le modifiche all’art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale come disposto al “punto 2" successivo;

2. L’art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale è stralciato e sostituito dal seguente:

“ Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia ”

1.) la Commissione Edilizia è l’organo tecnico - consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio;

2.) La Commissione Edilizia è composta da n. 5 (cinque) componenti, designati dall’Organo Comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il vice Presidente;

3.) I membri sono scelti tra i cittadini di maggiore età ammessi all’esercizio dei diritti politici che abbiano competenza provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’ architettura, all’urbanistica, alla attività edilizia, all’ ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso del diploma di laurea;

4.) Non possono far parte della Commissione Edilizia contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato. Parimenti non possono fra parte della Commissione Edilizia i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

5.) La Commissione Edilizia resta in carica fino al rinnovo dell’ Organo Comunale che l’ha designata pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell’Organo predetto, la Commissione Edilizia conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di 45 (quarantacinque) giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita;

6.) I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente. In tal caso restano in carica fino a che non siano stati sostituiti;

7.) I componenti della Commissione decadono per:

a) incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) assenze ingiustificate a 3 (tre) sedute consecutive;

8.) la decadenza è dichiara dall’Organo Comunale che ha provveduto alla designazione;

9.) I componenti della Commissione Edilizia decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella di ricevimento della lettera di dimissioni;

3. Di dichiarare che il testo approvato conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29 luglio 1999, n. 548 - 9691;

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. R. 8 luglio 1999, n. 19;

5. Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale - Assessorato all’ Urbanistica;

6. Di incaricare il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di legge.