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Bollettino Ufficiale n. 36 del 8 / 09 / 2005

Codice 10.7
D.D. 12 luglio 2005, n. 719

Comune di Orbassano (TO). Mut. temp. di dest.ne d’uso novantanovennale, con conc.ne amm.va a terzi, di porzione di mq. 1.974 del t.no com.le gravato da u.c. distinto al NCT Fg. 25 mapp. 355 (ex 11 parte), per la realizzazione nonche’ la futura manutenzione, da parte della Provincia di Torino, di ciclostrada della Bassa Val Sangone, tratto Beinasco - Rivalta di Torino, libera e aperta al pubblico. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Orbassano (TO) a mutare la destinazione d’uso di porzione di mq. 1.974 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 25 mapp. 355 (ex 11 parte), per darla in concessione amministrativa alla Provincia di Torino per un periodo non superiore ad anni 99 (novantanove), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la realizzazione di una ciclostrada (tratto Beinasco - Rivalta di Torino) denominata “della Bassa Val Sangone” che dovrà rimanere aperta ed in uso gratuito al pubblico nonché consentire l’occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione e alle future manutenzioni, purché eseguite all’interno della precitata area autorizzata;

che il Comune di Orbassano (TO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia della D.C.C. di recepimento di quanto deliberato con la precitata D.G.C.n. 279 del 03.12.2004, con particolare riferimento alle valutazioni economiche di cui alla parimenti precitata perizia di stima del 01.12.2004 a firma del Geom. Domenico Raso nonché copia degli atti di concessione che verranno stipulati con il Concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto;

di dare atto che:

la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento è gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori di realizzazione dell’opera e, se necessario, al termine dei futuri interventi di manutenzione.

la concessione pluriennale non potrà essere stipulata per una durata superiore ad anni 99 (novantanove), fatta salva la facoltà del Comune di optare per una durata inferiore, eventualmente rinnovabile, in ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;

- la costruenda ciclostrada in argomento, che rimarrà libera ed in uso gratuito al pubblico, costituisce un miglioramento fondiario e rappresenta una miglioria del valore e della godibilità delle aree di uso civico circostanti a favore di tutta la cittadinanza locale e non e che, tenuto altresì conto che la futura manutenzione della ciclostrada stessa sarà a carico della Provincia di Torino, nessun canone e nessun indennizzo è dovuto dal Concessionario al Comune di Orbassano (TO), essendo lo stesso Concessionario autorizzato solo a realizzare a manutenere l’opera che si configurerà come un nuovo uso civico fin da subito nella piena disponibilità della collettività locale benché fruibile da tutti, compresi i non residenti;

- tutte le eventuali spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri