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Bollettino Ufficiale n. 36 del 8 / 09 / 2005

Codice 10.7
D.D. 21 giugno 2005, n. 633

Com. di Garessio (CN). Mut. temp.dest. d’uso, con conces. amm. e relativa costituzione di servitu’ di acquedotto per anni 30 a favore della Soc. “S.Pellegrino SpA”, di porzioni di complessivi mq. 1.452 dei terreni comunali gravati da u.c.distinti NCT Fg 3-mapp. 43, Fg 16-mapp. 28, per realizzazione acquedotto privato con contestuale regolarizzazione opere captazione su parte mapp.44 Fg.3. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Garessio (CN) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 1.452 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 3 - mapp. 43 e Fg. 16 mapp. 28 per darle in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù di acquedotto e contestuale sanatoria formale per la realizzazione non autorizzata delle opere di captazione (ora devolute al Comune a titolo gratuito) inerenti la nuova sorgente, insistente su parte del mapp .44 del Fg 3, alla Soc. “San Pellegrino S.p.A.” per un periodo di anni 30 (trenta), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la costruzione di un acquedotto privato oltre all’occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione nonché di future eventuali manutenzioni, purché eseguite all’interno della precitata area autorizzata (mq. 2.904, durante la posa della condotta e mq. 1.452 in seguito, con aumento fino al primo limite, se necessario, durante le manutenzioni);

di autorizzare altresì il mutamento d’uso inerente la zona strettamente interessata dalle opere oggetto di regolarizzazione ora, come sopra descritto, in capo al Comune;

che il valore delle anzidette opere cedute al Comune a titolo gratuito, può ritenersi congruo e conveniente per il Comune stesso, come contropartita della occupazione pregressa non autorizzata;

che il Comune di Garessio (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di servitù di acquedotto che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Comune di Garessio (CN) dovrà, qualora decidesse di implementare le suddette opere oggetto di sanatoria formale ai fini dell’utilizzo della sorgente in proprio o per darla in concessione amministrativa a terzi per la realizzazione di ulteriore tratto di acquedotto, richiedere, preventivamente la prescritta autorizzazione all’Ufficio Regionale Usi Civici;

il Comune di Garessio (CN) dovrà specificare l’ammontare dei proventi derivanti dal precedente esbosco dell’area, parimenti da specificare, interessata dalla manutenzione del patrimonio boschivo nonché, per analoghi interventi futuri, presentare preventiva istanza all’’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, con rimozione delle opere ivi realizzate, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori, inerenti la realizzazione delle opere e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto stabilito nella nuova perizia di stima per variante in diminuzione, asseverata in data 06.05.2005 ed approvata con la D.G.C. n. 53/2005 e, più precisamente Euro 5.826.50, a titolo di canone omnicomprensivo da versarsi al Comune in un’unica soluzione al rilascio della concessione, così come specificato in premessa, eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- il Comune di Garessio (CN) dovrà destinare tutti gl’importi percepiti in virtù della presente autorizzazione compresi quelli derivanti dalle precitate operazioni di esbosco, per quanto non già utilizzato secondo legge, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri