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Bollettino Ufficiale n. 36 del 8 / 09 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 29 agosto 2005, n. 33-729

Registrazione sanitaria degli equini e profilassi dell’anemia infettiva degli equini

A relazione dell’Assessore Valpreda:

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3716 del 06.09.1995 avente ad oggetto: “Registrazione sanitaria degli equini e profilassi dell’anemia infettiva”, con cui, nell’ambito del piano nazionale di controllo dell’anemia infettiva degli equini, sono state introdotte in via d’urgenza garanzie sanitarie a tutela del patrimonio equino regionale e degli allevamenti in armonia con le indicazioni ministeriali e le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;

vista la Legge 1 agosto 2003, n. 200 di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 147 recante “proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali”, ed in particolare l’art. 8, comma 15 che stabilisce che “Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali l’UNIRE organizza e gestisce l’anagrafe equina”;

visto l’articolo 2, comma 1 lett. c), del sopraccitato decreto n. 3716/95 che stabilisce che il Servizio veterinario delle ASR provvede a sottoporre a vigilanza sanitaria, almeno una volta all’anno, tutte le sedi in cui si detengono equini, effettuando per ogni capo il controllo di identità, la visita sanitaria e, su tutti i soggetti di età superiore a sei mesi, un accertamento sierologico per anemia infettiva;

dato atto che il patrimonio equino piemontese è soggetto a controllo sistematico per anemia infettiva fin dal 1989;

preso atto che l’anemia infettiva degli equini è tuttavia ancora presente in talune Regioni italiane nonché in Paesi Comunitari e Terzi che trasferiscono equini nel territorio piemontese;

considerato che in Piemonte il piano di controllo dell’anemia infettiva degli equini ha dato esiti favorevoli e che i casi di malattia denunciati nella regione negli ultimi anni sono attribuibili unicamente a trasferimenti di soggetti di provenienza extraregionale o che hanno avuto contatti a rischio in territorio extraregionale;

pertanto, alla luce dei risultati conseguiti, si prosegue con l’attuazione del piano di profilassi della malattia, confermando la validità e riapprovando il contenuto del sopra citato DPGR n. 3716/95;

ritenuto tuttavia opportuno modificare solamente una disposizione del sopra citato decreto per ridurre la periodicità minima dei controlli stabilita all’articolo 2, comma 1 lett. C, portandola da almeno una volta all’anno ad almeno una volta ogni due anni.

Nelle more della promulgazione delle linee guida sopra citate che stabiliscono i criteri di organizzazione e gestione dell’anagrafe equina.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, unanime,

delibera

di confermare la validità e di riapprovare il contenuto del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3716 del 06.09.1995, salvo stabilire la variazione della periodicità dei controlli di cui all’articolo 2 comma 1) lettera c del sopra citato decreto, disponendo che il Servizio veterinario delle ASR, a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione, provveda, nell’ambito del piano di controllo dell’anemia infettiva degli equini, a sottoporre a vigilanza sanitaria, almeno una volta ogni due anni, tutte le sedi in cui si detengono equini, effettuando per ogni capo il controllo di identità, la visita sanitaria e, su tutti i soggetti di età superiore a sei mesi, un accertamento sierologico per anemia infettiva.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)