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Bollettino Ufficiale n. 36 del 8 / 09 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 29 agosto 2005, n. 47-740

Linee guida per la progettazione e la gestione assistita dei passaggi tra i sistemi dell’Istruzione e dell’Istruzione e Formazione Professionale. Approvazione e sottoscrizione dell’accordo tra la Regione Piemonte, l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte e le Province piemontesi. Indicazioni per la predisposizione degli elenchi di esperti del mondo del lavoro e della f.p. (art 6 DPR 257/00)

A relazione dell’Assessore Pentenero:

Vista la L 53/03 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

visto il D.lgs. 76/05 “Definizione delle norme generali sul diritto/dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 53/03";

visto l’Accordo quadro tra il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, assunto in Conferenza unificata nella seduta del 19 giugno 2003;

visto il Decreto ministeriale 86/04, in cui sono approvati i modelli di certificazione dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dell’apprendistato alle classi degli istituti di istruzione secondaria superiore;

vista l’Ordinanza ministeriale 87/04 recante le norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dell’apprendistato al sistema di istruzione, ai sensi dell’art 68 della L 144/99;

vista la DGR n. 55-11901 del 2/3/04 di approvazione della Direttiva relativa alle attività formative sperimentali afferenti il diritto/dovere di istruzione e formazione professionale - periodo 2004 2007;

considerato che tra le attività finanziabili ai sensi della sopra citata direttiva, si riscontra anche quella di costituire una rete di laboratori per il recupero e il sostegno degli apprendimenti (LaRSA), aventi tra le altre finalità anche quella di svolgere una funzione di riallineamento e inserimento in attività di formazione professionale già avviate, ovvero, dopo avere conseguito la qualifica professionale triennale, di consentire il proseguimento degli studi nei percorsi dell’istruzione secondaria superiore;

visto l’art 13 della LR 63/95 “Coordinamento con la scuola e l’università”;

visto l’Accordo territoriale del 22 ottobre 2003 tra la Regione Piemonte - Direzione formazione professionale - lavoro e l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, stipulato in attuazione dell’art. 6 del Protocollo d’Intesa di cui alla D.G.R. n. 65-10123 del 28 luglio 2003;

visto il testo dell’accordo di cui all’oggetto e considerato che è stato concertato sia con i rappresentanti delle Province piemontesi sia con il Tavolo di progettazione, a suo tempo costituito per effetto dell’accordo territoriale sopra riportato;

preso atto inoltre che il testo dell’accordo, così come formulato in allegato alla presente DGR, è il risultato di un ampio confronto con i dirigenti scolastici degli istituti secondari superiori che attuano la sperimentazione dei percorsi triennali e che tale confronto è stato condotto dall’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;

visto il DPR 257/00, con particolare riferimento all’art 6 rubricato “Passaggio tra i sistemi” in cui è previsto che le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato, per effetto dell’attività lavorativa, ecc.. siano valutate da apposite commissione costituite presso le singole istituzioni scolastiche o rete delle medesime istituzioni. Tale articolo prevede altresì che queste commissioni siano composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale, tratti da elenchi predisposti dalla Regione o, in caso di attribuzione delle funzioni in materia di f.p., dalle Province;

considerato che gli esperti della formazione professionale di cui al punto precedente, possono essere reperiti dall’elenco dei valutatori tecnologici e metodologici, in qualità di soggetti già individuati ad esprimere giudizio di merito sui progetti cofinanziati dal FSE e quindi pienamente competenti a svolgere anche questa funzione;

preso atto che detto elenco è stato formulato e viene tutt’ora aggiornato con procedura ad evidenza pubblica e che è pubblicato sull’indirizzo internet http://www.regione.piemonte.it/formaz/val_fse;

considerato altresì che le Province nel nominare nelle commissioni di esame gli esperti del mondo del lavoro, ai sensi dell’art 24 della LR 63/95, si rivolgono alle associazioni di rappresentanza, le quali individuano di volta in volta i soggetti presso le aziende associate;

si rende necessario:

* approvare lo schema di accordo tra la Regione Piemonte, l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte e le Province piemontesi sulle linee guida per la progettazione e la gestione assistita dei passaggi tra i sistemi di Istruzione e di Istruzione e Formazione professionale, attraverso l’attivazione di laboratori per il recupero e il sostegno degli apprendimenti (LaRSA);

* dare mandato all’Assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale a sottoscrivere l’accordo di cui sopra;

* autorizzare la Direzione regionale formazione professionale - lavoro, ad adottare opportuni atti affinché, le Istituzioni scolastiche che intendono costituire le commissioni di cui all’art. 6 del DPR 257/00, possano individuare gli esperti del lavoro e della formazione professionale. In linea di principio gli esperti del mondo del lavoro possono essere individuati seguendo il procedimento previsto per la costituzione delle commissioni di esame di cui all’art 24 della LR 63/95, mentre quelli della formazione professionale possono essere reperiti dall’elenco dei valutatori tecnologici e metodologici, in qualità di soggetti già individuati con procedura ad evidenza pubblica ad esprimere un giudizio di merito sui progetti cofinanziati dal FSE.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di approvare lo schema di accordo tra la Regione Piemonte, l’Ufficio scolastico regionale del Piemonte e le Province piemontesi sulle linee guida per la progettazione e la gestione assistita dei passaggi tra i sistemi di Istruzione e di Istruzione e Formazione professionale, attraverso l’attivazione di laboratori per il recupero e il sostegno degli apprendimenti (LaRSA), allegato al presente atto quale parte integrante;

- di dare mandato all’Assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale alla sottoscrizione del suddetto accordo;

- di autorizzare la Direzione regionale formazione professionale - lavoro, ad adottare opportuni atti affinché, le Istituzioni scolastiche che intendono costituire le commissioni di cui all’art. 6 del DPR 257/00, possano individuare gli esperti del lavoro e della formazione professionale, tenendo presente i procedimenti in atto, sia per costituzione delle commissioni di esame di cui all’art 24 della LR 63/95 sia per la formulazione dell’elenco dei valutatori tecnologici e metodologici, già individuati ad esprimere un giudizio di merito sui progetti cofinanziati dal FSE.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

PROPOSTA DI ACCORDO TRA L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE, LA REGIONE PIEMONTE, LE PROVINCE PIEMONTESI SULLE LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE ASSISTITA DEI PASSAGGI TRA I SISTEMI E I PERCORSI FORMATIVI ATTRAVERSO I LABORATORI PER IL RECUPERO E IL SOSTEGNO DEGLI APPRENDIMENTI (LaRSA)

1. PREMESSA

Le seguenti linee guida sono elaborate in accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, la Regione Piemonte, le Province piemontesi e in coerenza con quanto affermato nella Legge 53/2003, “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, che all’art. 2 comma i) recita: “è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h)”.

La possibilità di cambiare indirizzo formativo diviene elemento di garanzia per esercitare “il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età”, per cui è indispensabile individuare forme di percorribilità all’interno di un sistema formativo e tra i sistemi formativi per rendere flessibile la scelta, per continuare il percorso a livelli superiori, per consentire e favorire il successo formativo, valorizzando ogni tipo di apprendimento.

Il passaggio è l’esito di una volontà dell’allievo e della relativa famiglia: esso prevede sempre un processo di riorientamento - che il soggetto compie modificando una scelta iniziale - una funzione di “accompagnamento” nel momento del passaggio, una certificazione e un riconoscimento dei crediti formativi.

All’interno del processo di riorientamento lo studente e la famiglia devono essere sostenuti dall’istituzione scolastica, dall’agenzia formativa ed eventualmente dall’orientatore del centro per l’impiego.

Nel momento in cui si manifesta la volontà di effettuare un passaggio, non si può e non si deve considerare l’operazione come un mero adempimento burocratico/amministrativo. E’ necessario che le Istituzioni scolastiche e formative coinvolte mettano in atto una serie di interventi per assicurare il successo dell’operazione. La funzione di accompagnamento deve essere espletata congiuntamente dalle due istituzioni interessate. In particolare l’istituzione che viene “abbandonata” non può limitarsi ad esperire le funzioni amministrative (certificazione delle competenze, crediti, ecc..), ma deve prendere contatti diretti con l’istituzione “ricevente”, co-progettare il passaggio e assicurare l’eventuale intervento di sostegno.

A tal fine è necessario vengano costituiti appositi gruppi di lavoro composti da docenti/formatori delle istituzioni interessate.

Il processo del passaggio richiede, da parte del gruppo di lavoro misto di docenti/formatori dell’istituzione di provenienza e di destinazione, - con riferimento ai nuclei essenziali di conoscenze, abilità e competenze individuati dal tavolo regionale di progettazione per i passaggi tra i sistemi - le seguenti operazioni:

- Analisi comparata tra le conoscenze, abilità, competenze acquisite nel percorso di

provenienza e il percorso di destinazione.

- Individuazione del differenziale di conoscenze, abilità, competenze che necessitano per giungere al livello desiderato.

- Coprogettazione e attivazione di un Laboratorio di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti, (LaRSA) con l’individuazione dei docenti, l’organizzazione temporale e oraria.

- Svolgimento del percorso con la verifica e la certificazione delle conoscenze, abilità, competenze acquisite.

- Passaggio al nuovo indirizzo formativo.

- Stipula di un nuovo patto formativo con l’allievo e la sua famiglia.

2. DEFINIZIONE DEI LABORATORI PER IL RECUPERO E IL SOSTEGNO DEGLI APPRENDIMENTI (LaRSA)

2.1 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 53 art. 2 comma 1, lettera i; art. 7, comma 1, lettere a) b) c)

- Accordo Conferenza unificata per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento

dei crediti formativi del 28 ottobre 2004

- Accordo quadro del 19/6/2003 tra MIUR, MLPL, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per la realizzazione di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale

- Accordo territoriale del 22/10/2003 tra Regione Piemonte - Direzione formazione Professionale - lavoro e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

- Direttiva regionale relativa alle attività formative e sperimentali afferenti il diritto dovere di istruzione e formazione professionale 2004-2007 - dgr. 55-11901 del 2 marzo 2004

- D.M. 86 del 3/12/2004 “Modelli di certificazione”

- O.M. 87 del 3/12/2004 “Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dell’apprendistato al sistema dell’istruzione ai sensi dell’art. 68 L. 144/99"

2.2 FINALITA’

- Rendere possibile il passaggio di un giovane da un percorso formativo ad un altro, sostenendolo nell’acquisizione di quelle conoscenze/abilità/competenze non previste nel percorso formativo di provenienza, ma necessarie per il proseguimento in un diverso canale formativo.

- Rendere possibile il proseguimento degli studi in un percorso formativo diverso da quello inizialmente intrapreso.

2.3 DESTINATARI

I giovani che, essendo iscritti ad un percorso in un centro di formazione professionale o in un istituto scolastico, desiderino proseguire la propria attività di formazione in un percorso formativo diverso da quello al momento frequentato.

2.4 ATTIVAZIONE

Attivato su richiesta dell’Istituto scolastico e/o agenzie formative accreditati, in accordo tra loro.

2.5 PERIODO DI ATTUAZIONE

Il Laboratorio di Recupero e sviluppo degli Apprendimenti (LaRSA) deve essere attuato in un periodo favorevole al successo del nuovo inserimento; i tempi di attuazione terranno conto dei diversi fattori utili a questo scopo, pertanto differiranno a seconda delle singole progettazioni dei percorsi, in quanto il LaRSA può configurarsi come periodo di sostegno all’acquisizione delle conoscenze/abilità/competenze indispensabili per il nuovo percorso, da attuarsi anche in parallelo.

In caso di abbandono scolastico e formativo si utilizzeranno gli accompagnamenti individuali e la responsabilità è dell’organismo che attua l’inserimento, avvalendosi anche dei servizi dei centri per l’impiego.

2.6 ATTIVITA’ PRELIMINARI

Analisi preliminare delle motivazioni al passaggio con eventuale attività di orientamento/riorientamento e con accertamento della motivazione, avvalendosi anche del centro per l’impiego.

Indicazione esplicita della scelta dello studente e della famiglia (se minorenne) per attivare il LaRSA, con compilazione della richiesta di passaggio.

Confronto fra le due istituzioni formative per

· Certificare e riconoscere crediti in uscita ed in ingresso (tramite bilancio delle risorse personali, analisi dei certificati, accertamento di conoscenze, abilità, competenze) con riferimento ai “nuclei essenziali dei piani di studio” (art. 7, comma 1, lettera a) L. 53/2003.

· Definire e coprogettare congiuntamente le acquisizioni necessarie (conoscenze, abilità, competenze) che saranno oggetto del LaRSA.

2.7 DEFINIZIONE DEL PROGETTO

La coprogettazione deve:

- Assicurare il recupero e lo sviluppo delle abilità, conoscenze, competenze necessarie e sufficienti per la prosecuzione con successo nel nuovo percorso formativo.

- Definire gli obiettivi formativi, le attività, i tempi, il luogo di attuazione.

- Individuare le risorse necessarie (umane e strumentali), le metodologie formative, di accompagnamento e di verifica/valutazione.

- Prevedere l’eventuale curvatura interna del percorso.

La complessità dei LaRSA dipenderà dal grado di maggiore o minore affinità dei percorsi e dall’anno in cui si realizza il passaggio.

2.8 MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Affiancamento individuale o a piccoli gruppi, da svolgersi preferibilmente nella nuova realtà di istruzione o formazione precedentemente al passaggio (come previsto dalla direttiva regionale al punto 6) nella nuova realtà di istruzione o formazione.

Allegato