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Bollettino Ufficiale n. 36 del 8 / 09 / 2005

Codice 10
D.D. 28 giugno 2005, n. 649

Giochi Olimpici Invernali TO/2006. Opere temporanee- “Cod. IV1 Opere temporanee Pragelato Rua’ - Pian - Interventi infrastrutturali - Sistema dei Trasporti” presso il Comune di Pragelato - Conferenza dei Servizi ex art. 9 commi 3-9 della L. 285/2000 e s.m.i. Autorizzazione condizionata ad opere su terreni di uso civico di complessivi mq. 10595 ca

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare, per quanto di competenza il Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Invernali - Torino 2006 o chi per esso ad operare sull’area oggetto d’intervento di complessivi mq. 10.595 ca, mutandone temporaneamente, ovvero per il tempo strettamente necessario - come meglio definito nel paragrafo che segue - la destinazione d’uso;

di autorizzare il Comune di Pragelato, ad ordinare la sospensione dell’esercizio del diritto da parte della collettività locale per il tempo necessario alla realizzazione delle opere, all’utilizzo delle stesse durante la manifestazione sportiva, al ripristino dal punto di vista ambientale ed eventualmente per un’ulteriore annata agraria - nel caso venisse compromesso l’utilizzo agricolo, dell’area oggetto di sospensione, per l’annata agraria immediatamente successiva all’evento olimpico stesso, sulle particelle catastali indicate in premessa;

che, perentoriamente entro mesi 6 (sei) dalla data di chiusura della conferenza dei servizi definitiva inerente l’argomento, venga inoltrata all’Ufficio Usi Civici della Direzione Regionale 10, da parte del comune tutta la documentazione necessaria alla regolarizzazione obbligatoria delle pendenze giuridico-amministrative ed economiche inerenti l’autorizzazione in argomento,

che la perizia inerente l’indennizzo alla popolazione uso civista locale (asseverata e recepita da apposita D.C.C.) dovrà tenere conto, nella valutazione, del mancato utilizzo agricolo dei terreni in questione da parte della collettività locale per il periodo di sospensione dell’esercizio del diritto, oltre alla quantificazione di un canone per il periodo di “concessione” al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici;

di dare atto al Comitato di cui al paragrafo precedente che sui terreni di uso civico concessi dovrà essere effettuato il ripristino ambientale secondo le prescrizioni eventualmente determinate in sede di C.d.S. definitiva, se diverse da quelle progettuali;

di dare altresì atto che tutte le spese inerenti le procedure di regolarizzazione, di registrazione e trascrizione obbligatoria degli atti inerenti le aree in argomento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri