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Bollettino Ufficiale n. 36 del 8 / 09 / 2005

Codice 12.2
D.D 2 settembre 2005, n. 175

 L. 164/92 articolo 10 lettera c) e d), - riduzione resa ettaro vino classificabile per motivi di mercato, vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. “Asti”, per la vendemmia 2005.

(omissis
IL DIRIGENTE
(omissis)

 determina

Per conseguire l’equilibrio tra domanda ed offerta, la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Asti” - come consentito dalla L.164/92 art.10 paragrafo c) - , viene ridotta:

- a 5.250 litri/ettaro (equivalente a 7.000 Kg/Ha) nella tipologia spumante

- qualora vengano utilizzate tecniche di arricchimento del mosto atto a divenire “Asti” D.O.C.G. quali l’osmosi inversa e la concentrazione parziale a freddo, potranno essere classificate come “uve” o “mosto” atti a divenire “Asti”DOCG quantitativi di uve o mosti superiori alla resa vino ettaro su indicata sino a compensare le perdite di prodotto determinate dall’utilizzo delle tecniche di arricchimento menzionate. La quantit di uve o mosto prodotto superiore a quanto determinato al primo punto dovr essere proporzionali alla massa trattata e comunque non superiore a 6300 litri di mosto ettaro (84 q.li /ha). La quantit di vino classificabile a DOCG “Asti” rimane in ogni caso invariata e definita in 5250 litri ettaro.

- La perdita di prodotto determinato dall’utilizzo delle tecniche di arricchimento menzionate non pu superare il 20% della massa sottoposta a trattamento.

- Non  consentita la riclassificazione del mosto atto a Moscato d’Asti ad Asti Spumante.

I quantitativi eccedenti le aliquote classificabili come V.Q.P.R.D. possono essere destinati alla produzione di m.p.f. da uve aromatiche nella misura massima di :

- 750 litri/ettaro (equivalenti a 1000 Kg./ettaro per le uve rivendicate a D.O.C.G. per la produzione di Asti spumante

- 0 (zero) Kg./ettaro per le uve rivendicate a D.O.C.G. per la produzione di Moscato d’Asti

Ulteriori quantitativi di uve raccolte, (ad esclusione del prodotto inviato a compensare le riduzioni della frazione di DOCG dovute all’arricchimento tramite osmosi inversa/concentrazione parziale a freddo) comunque non superiore ai 40 quintali di uva ettaro, non potr essere destinata a prodotti aromatici. Tale prodotto potr essere destinato alle seguenti produzioni:

- VINO DA TAVOLA BIANCO SECCO che dovr essere inviati alla fermentazione nei termini previsti dalla normativa in materia

- SUCCHI D’UVA che potranno essere conservati come mosto dolce, oltre il periodo delle fermentazioni, solo in presenza di un contratto di vendita.

- MOSTO MUTO per concentrazione che dovr essere sottoposto al trattamento entro il 31 dicembre dell’anno di vendemmia.

- MOSTO BIANCO che se in attesa di commercializzazione sar oggetto di comunicazione al Consorzio per la Tutela dell’Asti entro il mese seguente al periodo vendemmiale.

- DISTILLAZIONE

Per maggior chiarezza, in conformit al disciplinare di produzione, il limite di 40 q.li/ettaro, nel caso di utilizzazione di prodotto per arricchimento attraverso osmosi inversa o concentrazione a freddo, dovr essere ridotto del quantitativo di uva utilizzata per arricchire il mosto destinato alla D.O. “Asti”.

La Regione Piemonte potr concedere eventuali specifiche deroghe per altri utilizzi, purch non prodotti aromatici, su segnalazione di un apposita commissione costituita da: parte agricola, parte industriale, Consorzio di tutela dell’Asti, vinificatori, Regione.

La presente determinazione sar pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Estensore: M. Martino
Il Dirigente del Settore dott. Ettore Ponzo