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Bollettino Ufficiale n. 36 del 8 / 09 / 2005

Codice 12.2
D.D. 30 agosto 2005, n. 171

L. 164/92 articolo 10 lettera C). Riduzione resa ettaro vino classificabile per motivi di mercato, D.O.C.G. “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” e D.O.C. “Piemonte Brachetto” per la vendemmia 2005

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Per conseguire l’equilibrio tra domanda ed offerta, la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” - come consentito dalla L.164/92 art.10 paragrafo c) - , viene ridotta:

* a 38,5 ettolitri/ettaro (equivalente a 55 q.li/Ha)

Per conseguire l’equilibrio tra domanda ed offerta, la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C. “Piemonte Brachetto” - come consentito dalla L.164/92 art.10 paragrafo c) - , viene ridotta:

* a 43,5 ettolitri/ettaro (equivalente a 61,50 q.li/Ha)

Fermo restando i limiti di resa massima fissati dal disciplinare di produzione, di provvedere con separato provvedimento a stabilire la destinazione dei quantitativi di prodotto esclusi dalla rivendicazione a D.O.C o D.O.C.G.

La presente determinazione sarà pubblicata su bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell’Art.61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo