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Bollettino Ufficiale n. 36 del 8 / 09 / 2005
Codice 12.2
D.D. 30 agosto 2005, n. 171
L. 164/92 articolo 10 lettera C). Riduzione resa ettaro vino classificabile per motivi di mercato, D.O.C.G. Brachetto dAcqui o Acqui e D.O.C. Piemonte Brachetto per la vendemmia 2005
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Per conseguire lequilibrio tra domanda ed offerta, la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. Brachetto dAcqui o Acqui - come consentito dalla L.164/92 art.10 paragrafo c) - , viene ridotta:
* a 38,5 ettolitri/ettaro (equivalente a 55 q.li/Ha)
Per conseguire lequilibrio tra domanda ed offerta, la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C. Piemonte Brachetto - come consentito dalla L.164/92 art.10 paragrafo c) - , viene ridotta:
* a 43,5 ettolitri/ettaro (equivalente a 61,50 q.li/Ha)
Fermo restando i limiti di resa massima fissati dal disciplinare di produzione, di provvedere con separato provvedimento a stabilire la destinazione dei quantitativi di prodotto esclusi dalla rivendicazione a D.O.C o D.O.C.G.
La presente determinazione sarà pubblicata su bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dellArt.61 dello Statuto e dellart. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002
Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo