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Bollettino Ufficiale n. 36 del 8 / 09 / 2005

Codice 12
D.D. 1 agosto 2005, n. 140

Reg. CE 1493/99 e 1227/00 - Cessione dei diritti di impianto della riserva regionale (dei diritti) ai fini della riqualificazione della produzione vitivinicola verso la domanda di mercato

Il Regolamento CE 1493/99 al Titolo I art. 5, ha previsto la possibilità, da parte dello Stato Membro, di poter costituire un sistema di riserve dei diritti di impianto. Il successivo Regolamento CE 1227/00 ha definito i limiti all’utilizzo della riserva. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Decreto del 27 luglio 2000, ha demandato la competenza dell’istituzione della riserva alle Regioni e alle Province Autonome.

La Giunta Regionale del Piemonte con DGR n° 48-2240 del 12 febbraio 2001 ha istituito la riserva dei diritti di impianto e con DGR n° 57-6719 del 22 luglio 2002 ne ha definito le modalità di gestione, prevedendo, tra le altre cose, l’assegnazione dei diritti tramite atto Amministrativo sulla base di un progetto adottato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte

Successivamente con DGR 48-10555 del 29 settembre 2003 è stato iscritto il relativo capitolo di entrata in bilancio regionale,(cap. 2378 UPB 902), al fine di consentire alla regione l’incasso relativo alla vendita dei diritti.

Al fine di incentivare e garantire la riqualificazione della produzione vitivinicola regionale verso la domanda di mercato la Regione Piemonte con la D.G.R. n° 43-14759 del 14 febbraio 2005 è intervenuta rendendo disponibili i diritti di impianto giacenti presso la riserva regionale dei diritti, orientando la scelta delle D.O. oggetto di impianto verso produzioni con andamento di mercato sostanzialmente positivo e con possibilità di commercializzazione.

La D.G.R. n° 43-14759 nello stabilire le linee generali ha poi demandato all’Assessorato Agricoltura, - Direzione 12, Progetto “Sistema Territorio” la definizione delle procedure amministrative e dei criteri per l’assegnazione dei diritti di impianto della riserva regionale.

Per la stesura delle procedure amministrative relative alla cessione dei diritti di impianto della riserva regionale sono state consultate le Amministrazioni Provinciali e le Organizzazioni professionali, rispettivamente nella riunione del 28 febbraio 2005 e del 2 marzo 2005.

Successivamente in data 10 marzo 2005 è stato assunto il parere della commissione tecnica ex art.8 L.R.17/99.

Le consultazione con le Province e le Organizzazioni Professionali e della commissione tecnica ex art.8 L.R.17/99, hanno esplicitato un elevata problematicità riguardo la gestione della Riserva Regionale orientando le procedure volte all’erogazione dei diritti di impianto giacenti in Riserva al decentramento su base provinciale.

Le procedure di erogazione dei diritti su base provinciale comportano l’assegnazione di quote da distribuire alle amministrazioni provinciali in rapporto alla loro superficie vitata.

In considerazione delle necessità di sviluppo vitivinicolo delle province con minor superficie viticola è opportuno prevedere una maggiorazione della superficie spettante tramite un aumento percentuale della superficie vitata con una superficie minima di ettari 5 così come da prospetto.


provincia    Superficie    % di    Superficie    %     ripartizione    arrotondamento
    vitata     incremento    vitata incrementata
Torino    1.317    300    5.270    10    39    40
Vercelli    169    300    677    1    5    5
Novara    522    300    2.086    4    15    15
Cuneo    15.316    0    15.316    28    113    110
Asti    16.795    0    16.795    31    124    120
Alessandria    13.063    0    13.063    24    96    95
Biella    244    300    975    2    7    10
Verbania C.O.    35    300    140    0    1    5
Tot. regione    47.458        54.322    100    400    400



In data 26/05/2005 sono state nuovamente presentate le procedure amministrative ed i criteri di assegnazione dei diritti della riserva regionale (ex D.G.R. n° 43-14759) al Comitato ex art.8 l.r.8 luglio 1999, n.17, che ha espresso parere favorevole.

Per quanto sopra premesso:

IL DIRIGENTE

Visti gli art. 4 e 17 del D.Lgs del 30.03.2001 n. 165

Visto l’art.22 della L.R. 51/97

Vista la L.R. 11 Aprile 2001 n.7

determina

1. Di procedere all’assegnazione dei diritti di impianto della Riserva Regionale, ai fini della riqualificazione della produzione vitivinicola verso la domanda di mercato;

2. Di approvare l’allegato 1 “Criteri e procedure per l’assegnazione dei diritti di impianto della Riserva Regionale”, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Enrico Zola