Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 36 del 8 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - Servizio Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. dell’estratto Determinazione n. 460 del 08/07/2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di assentire alla ditta Idreg Piemonte S.p.A. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, il rinnovo con variante e trasferimento di utenza della concessione di piccola derivazione d’acqua dal torrente Brevettola, nei Comuni di Montescheno e Villadossola, per una portata massima di l/s 385,00, una portata media di l/s 270,00, per produrre sul salto di m 418,93 la potenza nominale media di kW 1.108,93 nella centrale “Boschetto” e nel caso di fuori servizio di quest’ultima, utilizzare la portata media di l/s 80, per produrre sul salto di m 237,37 la potenza nominale media di kW 186,29 nella centrale Ponte Cresti.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (rep. n. 1019 del 19/05/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di rinnovare la concessione per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 01/01/1978, giorno successivo alla scadenza della concessione assentita con R.D. n. 5042 del 01/06/1922 e con R.D. n. 3430 del 18/04/1926 e di subordinare la stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nell’allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione rep. n. 1019 del 19/05/2005 (omissis) Art. 12 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Brevettola in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario é tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’art. 16 (omissis).

Verbania, 31 agosto 2005

per il Dirigente
Pizzorni Fabrizio