Bollettino Ufficiale n. 36 del 8 / 09 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - Servizio Risorse Idriche
Pubblicazione ai sensi dellart. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. dellestratto Determinazione n. 459 del 08/07/2005
Il Dirigente
(omissis)
determina
1. Di assentire alla ditta Idreg Piemonte S.p.A. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, il rinnovo con variante e trasferimento di utenza della concessione di piccola derivazione dacqua dal torrente Brevettola e dal rio Sogno, in Comune di Montescheno, per una portata massima complessiva di l/s 360,00 e una portata media complessiva di l/s 232,00, per produrre sul salto di m 417,97 la potenza nominale media di kW 590,08 e sul salto di m 189,80 la potenza nominale media di kW 163,75, per una potenza nominale media complessiva di kW 753,83.
2. Di approvare il disciplinare di concessione (rep. n. 1017 del 19/05/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.
3. Di rinnovare la concessione per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 04/05/1998, giorno successivo alla scadenza della concessione assentita con R.D. n. 5683 del 05/09/1938 e di subordinare la stessa allosservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nellallegato disciplinare (omissis).
Estratto del disciplinare di concessione rep. n. 1017 del 19/05/2005 (omissis) Art. 12 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne lautorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Brevettola e del rio Sogno in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario é tenuto allesecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dellambiente naturale, dellalveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate allart. 16 (omissis).
Verbania, 31 agosto 2005
per il Dirigente
Pizzorni Fabrizio