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Bollettino Ufficiale n. 36 del 8 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Scagnello (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 01.08.2005: “Approvazione modifiche all’art. 2 del Regolamento Edilizio vigente (art. 3, comma 10, della L.R. n. 19/1999)”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare ai sensi dell’art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all’art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2. l’art 2 del Regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

“Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. ro cinque componenti designati dall’Organo comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell’Organo comunale che l’ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell’Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non. siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

   a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni
    contemplate al precedente comma 4;

  b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall’Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

3. di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

4. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5. di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell’art 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999. n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.

6. di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.