Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 35 del 1 / 09 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2005, n. 23-616

Procedura ai sensi dell’art.12 L.R. 40/98 e D.P.R. 357/97, art. e s.m.i. - D.P.G.R. del 16/11/2001, n.16/R. Giudizio di compatibilita’ ambientale e contestuale valutazione di incidenza inerente il progetto “Nuovo polo sciistico in Localita’ Esterate”, presentato dal Comune di Entracque (CN) e localizzato nel medesimo Comune, finanziato ai sensi della L.166/2002 - Programma regionale Piemonte 2006.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale contestualmente al giudizio positivo di valutazione di incidenza, comprensivo delle autorizzazioni ambientali e urbanistiche necessarie alla realizzazione dell’opera, specificate al successivo punto 3, in merito al progetto di “Nuovo polo sciistico in Località Esterate”, presentato dal Comune di Entracque (CN) e localizzato in tale Comune, a condizione che nella realizzazione del medesimo progetto il Proponente ottemperi alle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni dettagliatamente riportate nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

2. di prendere atto dei pareri espressi dalle amministrazioni in sede di Conferenza dei servizi e di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della medesima Conferenza, conformemente a quanto previsto dalla stessa L.R. 40/1998 e dell’art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 40/1998, sono ricomprese nel presente provvedimento le seguenti autorizzazioni e pareri:

* autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989 ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie per la realizzazione del progetto sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico iscritti al N.C.T. ai Fogli 45-62-63-67-68, Mappali vari del Comune di Entracque (CN), in località Esterate, riguardanti una superficie totale di 80900 mq, di cui 51550 mq boscati in cui si prevede il taglio di circa 8230 piante, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza e le prescrizioni riportate nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

Il Proponente è esonerato dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di opere di interesse pubblico realizzate da soggetto pubblico. E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni, non comprese nel presente atto, da parte del Corpo Forestale dello Stato e dell’ARPA Piemonte qualora se ne accertasse la necessità. Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti;

* autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 per le opere da eseguirsi nelle aree sottoposte a vincolo di tutela paesistico-ambientale subordinatamente al rispetto delle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

* autorizzazione, ai sensi del R.D. 1766/1927, ad operare su un’area sottoposta a vincolo di uso civico di complessivi 1.450.384 mq per la realizzazione delle opere in progetto consistente in:

a) sospensione dell’esercizio del diritto di uso civico da parte delle collettività locali sulle aree oggetto di intervento meglio identificate nell’elaborato sottoposto all’approvazione della Conferenza dei Servizi: “novembre 2004" - All/tav. 4 - ”Cartografia usi civici e tracciato della pista e del parcheggio", che definisce puntualmente opere e loro ubicazione, per il periodo strettamente necessario alla cantierizzazione, e successivo ripristino dell’area allo status quo ante (compresa un’ulteriore annata agraria nel caso venisse compromesso l’utilizzo agricolo, dell’area oggetto di sospensione, per l’annata agraria immediatamente successiva a quella in cui viene effettuato il ripristino);

b) mutamento temporaneo di destinazione d’uso nei periodi invernali dei terreni comunali di uso civico individuati al N.C.T. Foglio 45 mappale 3 di mq 894.905, Foglio 63 mappale 9 di mq 5.810, mappale 11 di mq 166, mappale 164 di mq 70.739, mappale 212 di mq 186.482, Foglio 67 mappale 308 di mq 286.023 e Foglio 68 mappale 161 di mq 6.259, quindi per complessivi mq 1.450.384, per consentire, in tali periodi, l’esercizio di attività riconducibili alla pratica dello sci, mantenendo sugli stessi, comunque, nei restanti periodi dell’anno, l’utilizzo silvo-pastorale;

il progetto in questione, in ottemperanza a quanto disposto con la D.G.R. 90-12248 del 06/04/2004 non necessita di determinazione economica, in quanto i benefici a favore della collettività locale possono ritenersi ampiamente soddisfatti dalla ricaduta economica derivante alla stessa dai proventi ricavati dall’indotto prodotto dall’uso sportivo delle aree in questione;

* dichiarazione di compatibilità delle opere previste dal progetto con le disposizioni del Piano d’Area del Parco naturale delle Alpi Marittime, fatte salve le prescrizioni inerenti la valutazione di incidenza indicate nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

4. di dare atto altresì che le autorizzazioni e pareri sono:

- rilasciate sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte - Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti, Via Principe Amedeo n. 17 - Torino ed una presso la Direzione Turismo Sport Parchi, Via Avogadro,n.30 - Torino;

- concesse facendo salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi;

- subordinate all’osservanza delle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate nell’Allegato “A”, che qui si intendono integralmente riportate oltre a quelle derivanti dalle leggi e normative vigenti;

5. di richiedere al Comune di Entracque che, in relazione a quanto previsto dal comma 10 dell’art.12 della L.R.40/1998, trattandosi di iniziativa promossa da autorità pubblica, nell’assumere il provvedimento che ne autorizza la realizzazione evidenzi la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di VIA;

6. di dare atto che l’opera è compresa nel “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006" e gode in tale ambito, ai fini della copertura finanziaria, del finanziamento regionale/provinciale da quest’ultimo previsto ai sensi della Legge n. 166/2002 oltre che dei fondi allo scopo destinati dall’Amministrazione comunale;

7. di stabilire, conformemente a quanto previsto dal comma 9 dell’art.12 della L.R.40/98, che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera, abbia efficacia per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente atto deliberativo - indipendentemente dalle scadenze stabilite dal summenzionato “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006" - stabilendo altresì che i lavori da eseguirsi nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico debbano comunque essere ultimati entro ventiquattro mesi a decorrere dalla medesima data.

Il presente atto concerne esclusivamente la compatibilità ambientale dell’intervento in oggetto e il rilascio delle relative autorizzazioni per la sua realizzazione di cui al precedente punto 3. e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all’esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore delle piste.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte - Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti, Via Principe Amedeo n. 17 Torino.

Contro il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.14 del D.P.G.R. n.8/R/2002 nonché dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998.

(omissis)