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Bollettino Ufficiale n. 35 del 1 / 09 / 2005

Codice 21.5
D.D. 3 maggio 2005, n. 250

Pista di collegamento - Alpe Peccia (Comune di Pettinengo) Misura J - Lotto 2006: Proponente: Comunita’ Montana Valle di Mosso. DPR 357/1997 e s.m.i.. Valutazione di Incidenza SIC IT1130002 “Val Sessera”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 120/03 che modifica l’articolo 5 del DPR 357/97 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e per le motivazioni espresse in premessa, giudizio positivo di valutazione d’incidenza all’esecuzione del progetto “Miglioramento alpeggi dei Comuni di Pettinengo, Mosso, Vallanzengo, Trivero, Vallemosso e Veglio” situato all’interno del Sito d’Importanza Comunitaria “Val Sessera” (cod. IT1130002), presentato dalla Comunità Montana Valle di Mosso, subordinatamente al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere previste strutture di contenimento e opere per favorire il deflusso idrico, che dovranno essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica; inoltre si dovranno utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica anche per la naturalizzazione delle due scogliere nella zona della frana che interessa il tracciato e per la sistemazione della frana stessa;

2. durante le fasi di cantiere e di successiva manutenzione delle opere dovrà essere utilizzata la viabilità già esistente: non dovranno essere realizzate piste di accesso ex novo, né essere ampliati i percorsi esistenti all’interno del S.I.C.;

3. visto il mancato approfondimento circa le specie animali presenti nell’area di intervento, in misura cautelativa si prescrive di sospendere i lavori dal 15 marzo al 15 giugno, per evitare di determinare un disturbo delle abitudini e delle attività riproduttive delle specie animali potenzialmente presenti;

4. il materiale di risulta degli interventi boschivi, quale ramaglie e materiale esboscato, con dimensione inferiore ai 5-6 cm di diametro, dovrà essere depezzato, frammentato manualmente e sparso il più possibile a contatto col suolo, onde favorirne la decomposizione, con miglioramento della fertilità forestale e riduzione del pericolo d’incendio. Il materiale di risulta dalla manutenzione può essere interamente allontanato per motivi estetici e di sicurezza, portandolo all’interno del bosco. Tale materiale non potrà mai essere bruciato in bosco. Il materiale di risulta degli interventi boschivi con dimensioni superiori a 6 cm di diametro dovrà essere esboscato;

5. particolare attenzione dovrà essere posta relativamente ai movimenti terra e al loro possibile accumulo a valle della pista forestale, dove l’interramento dei tronchi delle piante limitrofe al tracciato può avere conseguenze negative su di una fascia più estesa di bosco, rispetto a quella oggetto di intervento.

Si prescrive infine di affidare al Coordinamento VIA-VAS dell’ARPA Piemonte il controllo dell’effettivo recepimento e attuazione di tutte le prescrizioni ambientali contenute ai punti precedenti relative alla fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori al Coordinamento suddetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi