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Bollettino Ufficiale n. 35 del 1 / 09 / 2005

Codice 25.9
D.D. 7 giugno 2005, n. 811

Ditta: Sig. Steiger Paul. Nulla osta ai soli fini idraulici per il consolidamento di darsena esistente con formazione di passerella interna a ridosso dell’area individuata con il mapp. 182 Fg. 11 in Comune di Cannobio (VB) sul Lago Maggiore

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che al Sig. Steiger Paul possa essere rilasciata l’autorizzazione per il consolidamento di darsena esistente con formazione di passerella interna a ridosso dell’area individuata con il mapp. 182 Fg. 11 in Comune di Cannobio (VB) sul Lago Maggiore.

Il progetto prevede il consolidamento della darsena e la formazione di una passerella a collegamento dei due giardini di proprietà del richiedente che dovrà essere posta nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) il consolidamento in oggetto dovrà essere effettuato in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli statici dell’opera in argomento;

3) dovrà essere assicurata la stabilità del piano di imposta delle fondazioni indirette del manufatto al fine di evitarne il danneggiamento dandone la massima garanzia di solidità in relazione alle sollecitazioni indotte dal Lago nelle varie situazioni di livello dello stesso, dalla forze dei venti, dal moto ondoso e dalle imbarcazioni, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

4) il Sig. Steiger Paul è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

5) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire, se non già in possesso, il provvedimento concessorio in relazione allo specchio d’acqua su area privata, semprechè sia accertata la proprietà privata dell’area, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione ed eventualmente per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente al consolidamento dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni comunali, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Comitato Italo-Svizzero.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole