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Bollettino Ufficiale n. 35 del 1 / 09 / 2005

Codice 25.4
D.D. 25 maggio 2005, n. 720

Autorizzazione idraulica (PI n. 509 T. Scrivia) per lavori di protezione spondale destra a monte del ponte SP 143 e regimazione in Comune di Serravalle Scrivia (AL). Alluvione 1999. Ditta: Comune di Serravalle Scrivia (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Comune di Serravalle Scrivia, con sede in Serravalle Scrivia Via Berthaud 49, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all’istanza nonché il mantenimento del tratto residuale (di circa 17 m) dello sfioratore della fognatura comunale, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

* le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

* il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;

* le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

* durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

* il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;

* il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

* la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

* l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

* l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

* l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici , fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2) Di stabilire che l’opera dovrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

3) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia e per il rilascio della concessione relativa allo sfioratore della fognatura comunale, dovrà presentare ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente Vicario
Piero Teseo Sassi