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Bollettino Ufficiale n. 35 del 1 / 09 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2005, n. 83-675

LR 41/98, art.2 e art 6 - Esercizio delle funzioni in materia di mercato del lavoro - DGR 21-295 del 20/06/2005. Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo per l’obiettivo 3, 2000/2006. Indirizzi relativi all’attuazione della Misura A2 per il periodo 2004/2006 e ripartizione delle relative risorse a favore delle Province piemontesi

A relazione dell’Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro";

preso atto che l’art. 2 della predetta legge prevede la distribuzione delle funzioni in materia di mercato del lavoro tra la Regione e le Province, riservando alla Regione l’esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro, attribuendo alle Province la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Dlgs 469/97, fatta eccezione per quelli che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale;

visto il Regolamento (CE) N. 1685/2000 e s.m.i. della Commissione delle Comunità Europee del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio riguardante l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 6460 del 1/07/2002 di approvazione del Master Plan dei servizi per l’impiego del Piemonte recante gli indirizzi relativi alle modalità di organizzazione delle attività dei servizi stessi nel territorio regionale;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 21-295 del 20/06/2005: “LR 41/98, art. 2 e art 6. Esercizio delle funzioni in materia di mercato del lavoro. P.O.R.- F.S.E. ob. 3 - 2000/06 - Misura A2, linee d’intervento 3) e 4). Annualità 2004, 2005 2006. Assegnazione della somma di euro 13.437.047,12 tramite accantonamento su capp. vari del bilancio per l’anno 2005 e assegnazione della somma di euro 9.023.473,56 tramite prenotazione su capp. vari del bilancio pluriennale per l’anno 2006 alla Direzione 15 formazione professionale - lavoro”;

preso atto dell’ammontare globale delle risorse a carico del P.O.R.- F.S.E. ob. 3 - 2000/06 destinate alla realizzazione della predetta Misura A2, linee d’intervento 3), 4) relativamente alle annualità 2004, 2005 2006, definito dai relativi provvedimenti, pari ad euro 27.070.420,68;

preso atto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 57 - 13088 del 19/07/2004 e n. 44 - 13698del 18/10/2004 di assegnazione alla competente Direzione regionale tramite accantonamento sui pertinenti capitoli di bilancio delle somme ripartite a favore delle Province piemontesi della quota-parte di risorse in acconto spettanti per la realizzazione della predetta Misura A2, linee d’intervento 3) e 4) per l’anno 2004, complessivamente ammontanti ad euro 5.238.400,00;

preso atto del dispositivo della predetta deliberazione n. 21-295 del 20/06/2005 che stabilisce di rinviare - relativamente all’annualità 2005 ed all’annualità 2006 del Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo, ob. 3, 2000/2006, la definizione degli indirizzi alle Province piemontesi ed altresì il riparto e trasferimento delle relative risorse, riguardanti la realizzazione delle azioni ricomprese nelle Linee d’intervento 3) e 4) della Misura A2 dell’Asse A del Complemento del predetto Programma Operativo Regionale, così come da sua revisione approvata dalla Decisione della Commissione Europea C (2004) n. 2107 del 09/06/2004 - ad idonea successiva deliberazione di programmazione ed indirizzo pluriennale;

ritenuto di adottare il presente provvedimento quale atto di programmazione ed indirizzo pluriennale sopra citato nonchè di stabilire il predetto riparto, a favore delle Province, mediante il criterio del numero medio relativo all’anno 2003 ed all’anno 2004 dei soggetti in cerca di occupazione, secondo le rilevazioni ISTAT, nell’ambito provinciale ed altresì stabilire l’articolazione dei soggetti destinatari degli interventi, le priorità d’intervento da indicare nei programmi di pertinenza delle Province nonchè e le modalità di valutazione di conformità degli stessi al presente atto;

considerato che l’esercizio delle attività di gestione attinenti l’erogazione di sussidi al reddito delle persone e la concessione di incentivi alle imprese finalizzati ad inserimenti lavorativi, previste dal presente provvedimento sono realizzate nell’ambito della massima riduzione delle attività gestionali a carico degli uffici e dei servizi provinciali e pertanto che il loro carattere sperimentale ed indifferenziato, si configura come servizio connesso alle funzioni e compiti relativi alle politiche del lavoro che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, come previsto dall’art. 2, comma 3, lett. d) della LR 41/98;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 78 - 15286 del 30/03/2005 di approvazione del Piano di attività della Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all’art. 9 della LR 41/98 e ritenuto che le sopra indicate attività di gestione attinenti l’erogazione di sussidi ed incentivi, nell’ambito dei servizi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale come sopra indicato, costituisce compito di gestione di politiche del lavoro, ai sensi del predetto art. 9, comma 3, lett. b);

sentita la Commissione di cui all’art. 7 della LR 41/98, nella seduta del 27/07/2005;

sentito il Comitato al lavoro e formazione professionale, di cui all’art. 8 della LR 41/98, seduta del 27/07/2005;

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51: “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale, relativamente alle funzioni dell’Organo di direzione politica;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 2: “Legge finanziaria per l’anno 2005";

vista la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 3: “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007";

dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa indicato;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

Di definire l’ammontare globale delle risorse spettanti alle Province piemontesi, a carico del Programma Operativo Regionale per l’obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo 2000/2006 destinate alla realizzazione della Misura A2, linee d’intervento 3), 4) del Complemento del predetto Programma, così come da sua revisione approvata dalla Decisione della Commissione Europea C (2004) n. 2107 del 09/06/2004, relativamente alle annualità 2004, 2005 2006, pari ad euro 27.070.420,68 ed altresì stabilire la ripartizione delle somme mediante il criterio del numero medio, relativo all’anno 2003 ed all’anno 2004, dei soggetti in cerca di occupazione, secondo le rilevazioni ISTAT, nell’ambito provinciale così come indicato nel seguente prospetto:



Beneficiari    Soggetti        Anno 2004                    Anno 2005    Anno 2006
        Acconto    Saldo        
Provincia di Alessandria    10.724    456.522,25    345.529,93    823.730,41    823.730,41
Provincia di Asti    4.999    208.916,99    161.069,02    383.982,50    383.982,50
Provincia di Biella    4.440    181.835,16    143.057,90    341.044,68    341.044,68
Provincia di Cuneo    9.857    537.767,73    317.594,98    757.134,52    757.134,52
Provincia di Novara    9.341    340.457,36    300.969,33    717.499,60    717.499,60
Provincia di Torino    70.551    3.187.918,46    2.273.170,67    5.419.153,68    5.419.153,68
Provincia del V.C.O.    4.063    189.572,88    130.910,87    312.086,60    312.086,60
Provincia di Vercelli    3.500    135.409,17    112.770,87    268.841,57    268.841,57
Totale    117.475        9.023.473,56    9.023.473,56    9.023.473,56



Di stabilire, per le ragioni in premessa indicate, che l’attribuzione effettiva alle Province delle risorse relative all’anno 2005 ed altresì delle restanti somme relative al saldo dell’anno 2004, a carico del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo per l’obiettivo 3, 2000/2006 - riguardanti la realizzazione delle Azioni ricomprese nelle Linee d’intervento 3) e 4) della Misura A2 del Complemento del Programma Operativo Regionale citato, come da sua revisione approvata dalla Decisione della Commissione Europea C (2004) n. 2107 avviene successivamente e subordinatamente alla valutazione di conformità al presente atto di indirizzo del relativo programma di attività e spesa, articolato per tutti e tre gli anni di riferimento, presentato da ognuna delle Province stesse entro il 30 ottobre 2005. L’attribuzione effettiva relativa all’anno 2006 avverrà subordinatamente la conferma o la motivata proposta di modifica del predetto programma di attività e spesa presentata dalle Province entro il 30 ottobre 2006.

Di stabilire che i programmi di attività e spesa, di cui al presente atto, sono predisposti dalle Province - anche avvalendosi del supporto dell’Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all’art. 9 della LR 41/98 sulla base di uno schema comune, definito d’intesa con le Province, mediante successivo atto della competente Direzione regionale, che ne semplifichi la redazione ed il successivo esame di valutazione e che sia conforme alle seguenti indicazioni:

a) Soggetti destinatari. Sono destinatari delle azioni ricomprese nelle linee d’intervento 3) e 4) della Misura A2 del Complemento del Programma Operativo Regionale di cui al presente atto i seguenti soggetti: - 1) giovani e adulti disoccupati immediatamente disponibili alla ricerca ed allo svolgimento di un’attività lavorativa, - 2) lavoratori occupati in cassa integrazione straordinaria e lavoratori occupati tramite contratti di lavoro non a tempo indeterminato, - 3) donne in reinserimento lavorativo, - 4) imprese alla ricerca di forza lavoro, imprese in crisi con eccedenze di manodopera,

b) Priorità. Le sopra indicate azioni sono realizzate secondo le seguenti priorità: 1) rafforzamento dell’intervento preventivo della disoccupazione in particolare di, uomini e donne, disoccupati adulti e di uomini e donne, lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, con l’obiettivo dell’ inserimento lavorativo stabile o in subordine di accrescerne le condizioni di effettiva occupabilità. In questo ambito rivestono particolare rilievo gli interventi di ricollocazione professionale rivolti in primo luogo a lavoratori in cassa integrazione straordinaria dipendenti di aziende in crisi, da più tempo, per cessazione di attività o in procedura concorsuale per le quali esiste un accordo sottoscritto tra le parti sociali che prevede ipotesi di ricollocazione, 2) stabilizzazione del lavoro di giovani ed adulti assunti, mediante le vigenti forme contrattuali, non a tempo indeterminato, con particolare riguardo per le fasce di lavoratori con un minor grado di occupabilità, 3) donne in reinserimento lavorativo, svantaggiate ed appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro.

Le Province indicano quantitativamente in termini di obiettivi le priorità relative ai predetti soggetti destinatari degli interventi.

Le azioni indicate nei predetti programmi provinciali sono orientate alla massima integrazione tra i servizi per l’impiego ed i servizi di formazione professionale anche nell’implementazione degli interventi di sostegno al lavoro autonomo ed alla creazione d’impresa, nell’implementazione dei servizi alle imprese di consulenza finalizzata alla valutazione dei bisogni di manodopera ed al reperimento di professionalità, nella valutazione dell’occupabilità dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro, nella definizione e nel coordinamento delle prestazioni funzionali al relativo progetto individuale di accompagnamento all’inserimento lavorativo. I predetti servizi alle imprese sono resi nel rispetto degli artt. 87 e 88 del Trattato dell’Unione Europea a garanzia del libero mercato e della concorrenza. Ai fini dell’efficacia delle sopra indicate azioni integrate possono essere adottati, previa intesa con le Province, eventuali appositi atti di indirizzo.

c) Modalità di effettuazione delle azioni. Le Province realizzano le sopra indicate azioni concorrendo alla creazione di un catalogo regionale dei servizi e degli strumenti operativi finalizzato all’ organizzazione flessibile dei servizi al lavoro che costituisca un repertorio aperto ed incrementabile recante in modo evidente e chiaramente identificabile, da utenti: persone ed imprese, le prestazioni erogabili presso i Centri per l’impiego nel rispetto degli “standard” di servizio definiti dalla normativa vigente relativa alla disciplina della “domanda/offerta” di lavoro, garantendo, altresì, nell’ambito del quadro regionale le opportune e specifiche differenziazioni territoriali delle attività di servizio e della strumentazione utilizzata. Ulteriori indicazioni relative alle modalità di aggiornamento del predetto catalogo saranno adottate successivamente, di concerto con le Province, da apposito atto della competente Direzione regionale.

e) Sussidi ed incentivi. Nell’ambito delle sopra indicate azioni, per i soggetti scarsamente occupabili e per soggetti con gravi difficoltà di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro è concedibile un sussidio di sostegno al reddito dell’importo non inferiore a 450 euro e non superiore a 550 euro per sei mesi, non prorogabili. Le imprese che assumono soggetti appartenenti alla tipologia sopra indicata possono ricevere un contributo a titolo di incentivo. L’entità del contributo, proporzionalmente ridotta in caso di part-time, per un assunzione a tempo indeterminato ammonta ad euro 6.300,00. Per un assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi ammonta ad euro 1.800,00. In caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato entro 12 mesi dall’assunzione, l’impresa può chiedere l’erogazione della restante parte del contributo pari a euro 4.500,00. In caso di trasformazione di contratti da tempo determinato (oppure contratti a progetto) a tempo indeterminato può essere erogato alle imprese che ne facciano richiesta entro il 30/06/2008, previa disponibilità di risorse, un incentivo pari a 4.500,00 euro. I contributi erogati alle imprese in attuazione della Misura A2 sono da considerarsi aiuti erogati in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del 12.01.2001 e successive modifiche.

d) Semplificazione gestionale. Le sopra indicate azioni, per quanto attiene l’erogazione di sussidi al reddito delle persone e la concessione di incentivi alle imprese finalizzati ad inserimenti lavorativi, sono realizzate nell’ambito della massima riduzione delle attività gestionali a carico degli uffici e dei servizi provinciali, pertanto ferma restante la propria titolarità delle funzioni e dei compiti di soggetto attuatore delle Azioni connesse alle Misure del POR/FSE 2000/06 le Province possono avvalersi per l’esercizio della predetta attività di gestione amministrativa-contabile, nel quadro delle possibilità previste dal POR, di un idoneo ente strumentale della Regione ovvero altro ente pubblico, al quale le Province forniranno le necessarie indicazioni relative ai destinatari dei predetti incentivi e sussidi sulla base dei criteri di assegnazione da esse stabiliti.

L’Amministrazione regionale, affiderà al sopra citato ente il relativo incarico di gestione amministrativa-contabile e ne conferirà le risorse necessarie all’erogazione dei predetti sussidi ed incentivi, pari all’ammontare della decurtazione del 36% del contributo ripartito alla Provincia di riferimento per ogni annualità. Le modalità di erogazione dei sussidi e degli incentivi predetti saranno definite di concerto con le Province dal citato provvedimento regionale di affidamento. La predetta percentuale è soggetta ad eventuale variazione mediante provvedimento di modifica del presente atto, previo concerto con ognuna delle Province.

Di stabilire, altresì, che l’attribuzione effettiva delle risorse relativamente all’anno 2005 ed all’anno 2006, di cui al presente provvedimento, a favore delle Province piemontesi è eventualmente decurtata della somma pari al trentasei per cento, relativa ad ogni Provincia, al fine del trasferimento della somma stessa ad idoneo ente strumentale della Regione o altro ente pubblico, per l’erogazione di sussidi o incentivi, di cui al provvedimento medesimo - cosi come indicato nel seguente prospetto:



Beneficiari    Soggetti di riferimento    100% del contributo    64% del contributo    36% del contributo
Provincia di Alessandria    10.724    823.730,41    527.187,46    296.542,95
Provincia di Asti    4.999    383.982,50    245.748,80    138.233,70
Provincia di Biella    4.440    341.044,68    218.268,60    122.776,08
Provincia di Cuneo    9.857    757.134,52    484.566,09    272.568,43
Provincia di Novara    9.341    717.499,60    459.199,74    258.299,86
Provincia di Torino    70.551    5.419.153,68    3.468.258,36    1.950.895,32
Prov.del Verbano Cusio Ossola    4.063    312.086,60    199.735,42    112.351,18
Provincia di Vercelli    3.500    268.841,57    172.058,61    96.782,96
Totale    117.475    9.023.473,56    5.775.023,08    3.248.450,48



Di stabilire che i programmi di attività e spesa delle Province, di cui al presente atto, sono valutati entro 30 giorni dalla presentazione, da un apposito nucleo costituito da idoneo atto dell’Amministrazione.

Di stabilire che le risorse trasferite alle Province dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 57 - 13088 del 19/07/2004 e n. 44 - 13698 del 18/10/2004 a titolo di acconto sulle spettanze dell’anno 2004, pari ad euro 5.238.400,00, relative alla realizzazione delle Azioni ricomprese nelle Linee d’intervento 3) e 4) della Misura A2 del Complemento del Programma Operativo, di cui al presente atto, sono utilizzate dalle Province stesse, assommate alle risorse relative al saldo dell’anno stesso, pari ad euro 3.785.073,56 in riferimento alle indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo.

Di stabilire che i contributi spettanti alle Province, di cui al presente atto, relativi all’anno 2005, saranno liquidati in misura del cinquanta per cento, a titolo di acconto dell’annualità, insieme con le somme a saldo relative all’anno 2004, successivamente e subordinatamente l’effettuata valutazione dei relativi programmi di attività e spesa. La restante somma a saldo sarà liquidata a presentazione del resoconto delle attività relative all’annualità stessa, ferme restanti le modalità di rendiconto delle spese effettuate in ambito FSE POR 2000/2006, attualmente vigenti.

Di stabilire altresì, che i contributi spettanti alle Province, di cui al presente atto, relativi all’anno 2006 saranno liquidati in misura del cinquanta per cento, a titolo di acconto dell’annualità, a seguito di conferma o motivata proposta di modifica del programma di attività e spesa, di cui al presente provvedimento, presentata dalle Province entro il 30 ottobre 2006. La restante somma a saldo sarà liquidata a presentazione del resoconto delle attività relative all’annualità stessa, ferme restanti le modalità di rendiconto delle spese effettuate in ambito FSE POR 2000/2006, attualmente vigenti.

Di stabilire inoltre che le risorse trasferite alle Province per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 20 - 3574 del 23/07/2001, eventualmente risultanti non spese per la realizzazione dei relativi programmi di attività previsti per le annualità 2001/2002/2003 sono utilizzate, dalle stesse, per la realizzazione dei programmi di attività di cui al presente provvedimento in aggiunta alle risorse trasferite dal presente atto.

Di stabilire che l’Agenzia Piemonte Lavoro, di cui all’art. 9 della LR 41/98 effettuerà il monitoraggio dei programmi di attività e spesa delle Province.

Di dare mandato alla competente Direzione regionale di adottare ogni atto di competenza esecutivo del presente provvedimento, ivi compreso l’affidamento ed il pagamento agli Enti strumentali della Regione dei servizi previsti dal provvedimento stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)