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Bollettino Ufficiale n. 35 del 1 / 09 / 2005

Codice 18.2
D.D. 15 giugno 2005, n. 103

Legge 17 febbraio 1992,n. 179, art. 18 “Autorizzazione alla cessione in proprieta’ del patrimonio realizzato da cooperative a proprieta’ indivisa”. Precisazioni di determinazioni di calcolo e documentazione da presentare

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di autorizzare la cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa per un insediamento costruttivo comprendente più interventi finanziati, assumendo come base di calcolo per la determinazione dell’ importo complessivo, che deve essere restituito dalle Cooperative edilizie a proprietà indivisa beneficiarie dell’autorizzazione alla cessione in proprietà, la superficie complessiva approvata con il Quadro Tecnico Economico di ogni singolo intervento facente capo all’insediamento costruttivo oggetto della richiesta di autorizzazione alla cessione.

- di stabilire che la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. copia conforme dell’originale della deliberazione, del CDA approvata dall’assemblea generale dei soci, - nei 120 giorni successivi alla riunione del CDA - riguardante almeno il 50% degli alloggi facenti parte dell’insediamento oggetto della richiesta -. La delibera dovrà essere approvata con una doppia votazione, a maggioranza dei due terzi dell’assemblea ordinaria regolarmente costituita da tenere a distanza di almeno sessanta giorni l’una dall’altra;

2. dichiarazione della cooperativa, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi, di assunzione d’impegno a provvedere alla diretta gestione di quegli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale ovvero dichiarazione della cooperativa o dell’ente che si dichiara disponibile ad acquistare gli stessi alloggi alle condizioni previste dal comma 2 dell’art. 19 documentandone la disponibilità. La dichiarazione deve essere prodotta qualora tale impegno non fosse già dichiarato nella Convenzione;

3. copia della convenzione comunale -modificata- di cessione o concessione dell’aria, qualora la medesima non preveda già l’assegnazione in proprietà individuale delle abitazioni realizzate. Nell’ambito di tale convenzione il comune provvede a determinare il prezzo di cessione degli alloggi ai soci assegnatari sulla base dei criteri indicati al punto 2 lettera c dell’art.18 della legge 17 Febbraio 1992 n. 179 e successive modificazioni;

4. copia della deliberazione del Consiglio di amministrazione con la quale si ratifica l’eventuale subentro di un socio assegnatario diverso da quello per il quale è stato rilasciato l’attestato, relativamente ai casi di morte o separazioni. I soci assegnatari vengono rilevati dall’archivio informatico dell’Amministrazione Regionale e sono richiesti solamente in casi particolari;

5. dichiarazione degli enti mutuanti, se necessaria, dell’eventuale adesione alla riduzione del capitale mutuato, in relazione al maggior importo ammesso originariamente al finanziamento sulla base della previsione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a proprietà indivisa;

6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prodotta per ciascun intervento da almeno il 50% degli assegnatari, mediante la quale ciascun socio attesta:

* di aderire all’acquisto dell’unità immobiliare nella quale risiede ed oggetto della cessione;

* di impegnarsi ad accollarsi, fin dall’origine, tutti i maggiori oneri nei confronti della Regione Piemonte e del Comune che ha disposto l’assegnazione dell’area sulla quale è stato realizzato l’immobile;

* l’eventuale accollo del mutuo in corso;

7. prospetto riepilogativo dei dati riguardanti l’insediamento costruttivo oggetto della richiesta di autorizzazione alla cessione comprensivo delle superfici suddivise per singole unità immobiliari.

8. copia del Quadro Tecnico Economico di ogni singolo intervento facente capo all’insediamento costruttivo oggetto della richiesta di autorizzazione alla cessione.

La richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà è rilasciata solamente se lo Statuto e l’atto costitutivo vigenti, delle cooperative a proprietà indivisa intestatarie della richiesta, prevedano la possibilità di realizzare alloggi da assegnare anche in proprietà individuale. Nel caso in cui le copie di tali atti non fossero già in possesso dell’Amministrazione Regionale dovranno essere inoltrate con la richiesta di autorizzazione alla cessione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo