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Bollettino Ufficiale n. 35 del 1 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 516 del 4 agosto 2005. Progetto di rinnovo ed ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia in località Vaccheria nel territorio dei Comuni di Alba e Barbaresco (CN). Proponente: “S.A.E.G.A. S.p.A.”, Loc. Vaccheria 23 - Alba - Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

In conclusione,

alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze del sopralluogo e delle due Conferenze dei Servizi , i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per l’attuazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto del parere espresso da parte Settore regionale Difesa del Suolo ai fini della compatibilità dell’intervento con la pianificazione di bacino nonché con gli obiettivi di sicurezza idraulica del tratto di fiume Tanaro interessato, in quanto la realizzazione degli interventi previsti, che interessano un’area già compromessa da attività estrattive, non comporta particolari criticità ambientali né appare tale da arrecare impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali già attualmente coinvolte dalle attività di estrazione in atto.

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area nonché in recepimento del parere espresso come più sopra esplicitato da parte Settore regionale Difesa del Suolo ai fini della compatibilità dell’intervento con la pianificazione di bacino nonché con gli obiettivi di sicurezza idraulica del tratto di fiume Tanaro interessato, è altresì emersa l’esigenza di subordinare l’attuazione del progetto alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto dei pareri e delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 24 novembre 2004, e del 19 luglio 2005, così come sopra esplicitato;

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di rinnovo ed ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia in località Vaccheria nel territorio dei Comuni di Alba e Barbaresco, presentato da parte del Sig. Rapalino Ernesto, in qualità di legale rappresentante della S.A.E.G.A S.p.A., con sede legale in loc. Vaccheria 23, Alba, così come risultante a seguito delle modificazioni progettuali presentate su richiesta dell’autorità competente, in quanto la realizzazione e l’esercizio degli interventi, che interessano un’area già compromessa da attività estrattive, non comporta particolari criticità ambientali né appare tale da arrecare impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali già attualmente coinvolte dalle attività di estrazione in atto.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera ambientali in corso d’opera ed in fase di esercizio dell’attività estrattiva, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l’esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei mappali richiesti dalla Società istante relativamente ai lotti 2 e 3 di progetto, mentre per quanto riguarda il lotto 1, risulta necessario mantenere per tutto il suddetto lotto un setto di separazione di 150 metri dal corso del fiume Tanaro e per quanto riguarda il lotto 4, l’intervento su di esso in progetto non è compatibile con i criteri della D.G.R. 24.13678 del 18.10.2004, almeno per la parte compresa all’interno della fascia dei 150 metri dal Tanaro. La ditta proponente provveda pertanto -così come optato nel corso della Conferenza dei Servizi del 19 luglio 2004- allo stralcio dell’intero lotto medesimo;

b) la Ditta istante dovrà provvedere entro 30 giorni dall’emanazione del giudizio di compatibilità ambientale e comunque prima dell’emissione del provvedimento di autorizzazione comunale ai sensi della L.R. 69/78, all’adeguamento degli elaborati progettuali relativi al Lotto 1 sulla base delle limitazioni prescritte al punto precedente e tenendo conto delle indicazioni contenute nella D.G.R. 24.13678 del 18 ottobre 2004 prevedendo dunque che la porzione di tale lotto non coltivata venga recuperata con criteri naturalistici. Tale adeguamento dovrà essere inviato a tutti i membri componenti la Conferenza dei servizi che entro 15 giorni dal ricevimento di detta documentazione potranno inviare eventuali osservazioni o prescrizioni alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche ed Energetiche - che provvederà trasmetterle all’Amministrazione Comunale di Alba.

c) la massima profondità di scavo non sia spinta al di sotto delle quote indicate negli elaborati cartografici allegati al progetto e in ogni caso, per i lotti 1, 2,3 dovrà essere mantenuto un franco di almeno 1 m al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica;

d) entro il 31 ottobre di ogni anno la ditta istante è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi ex L.R. 69/78 la seguente documentazione:

- rilievo topografico aggiornato della cava, esteso per un adeguato tratto del fiume Tanaro (sia su supporto informatico che su supporto cartaceo), in scala non inferiore a 1:2.000; la Ditta dovrà seguire la normativa tecnica dei rilievi topografici, batimetrici e aerofotogrammetrici previste dal D.P.A.E. - Primo stralcio “Inerti da calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi”;

- nota tecnica che illustri il consuntivo circa le volumetrie di materiale estratto e le opere di sistemazione ambientale attuate nell’anno precedente e che contenga la previsione degli interventi da eseguire nel corso dell’anno successivo, corredata da opportuna documentazione fotografica e cartografica, in scala adeguata;

- relazione che riporti i risultati del piano di monitoraggio e taratura finalizzato al controllo ed alla verifica in opera delle previsioni dello studio idraulico;

- carte piezometriche e della soggiacenza della falda freatica georeferenziate UTM redatte sulla base dei dati relativi alle misure piezometriche raccolti secondo le modalità prescritte al successivo punto e);

e) dovrà essere allestito un piano di monitoraggio del livello piezometrico della falda che preveda la misurazione con frequenza mensile e comunque a seguito di rilevanti eventi meteorici, del livello freatico all’interno dei piezometri installati dalla Ditta in fase di progettazione, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell’intervento. I dati raccolti dovranno essere trasmessi ogni tre mesi a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi ex L.R. 69/78; comunque, nel caso il monitoraggio rilevi la presenza di fenomeni anomali dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Comune di Alba ed alla Provincia di Cuneo.

f) la progressione dei lavori di scavo dovrà essere seguita in stretta successione temporale dalle operazioni di rivegetazione e dagli interventi di recupero ambientale delle aree cava che avranno raggiunto la profilatura finale definitiva;

g) sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste in progetto. Tale rete scolante dovrà essere adeguata in base all’evoluzione dei lavori di coltivazione e si dovrà procedere al suo inerbimento per mezzo di apposito miscuglio erbaceo;

h) le scarpate risultanti dall’attività estrattiva, al termine della coltivazione mineraria e del riporto del terreno vegetale, dovranno avere inclinazione non superiore a 20° sessagesimali in conformità a quanto previsto “Norme di indirizzo” del D.P.A.E.;

i) entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

j) le siepi previste in progetto lungo i confini dei lotti 2 e 3 dovranno rispettare le distanze previste dal Codice Civile e dovranno essere multiplanari, arboree ed arbustive e di larghezza consona alla funzione ecologica da esse rivestite. Tutte le siepi dovranno essere piantate prima dell’inizio della coltivazione dei singoli lotti e sottoposte a congrue cure colturali durante l’escavazione;

k) il terreno vegetale, in attesa del successivo riutilizzo nelle operazioni di recupero ambientale, dovrà essere temporaneamente stoccato in cumuli di ridotte dimensioni e interessato da inerbimento protettivo, mediante la semina a spaglio di una graminacea a rapido insediamento, al fine di conservare le caratteristiche di fertilità dello stesso;

l) il ripristino morfologico dei lotti 2 e 3 dovrà avvenire esclusivamente con materiale sterile di cava e con limi di lavaggio classificati dal D.M. 5 febbraio 1998, secondo le procedure di cui agli articoli 31-32-33 del D. Lgs. n. 22/97 e miscelati nella proporzione del 50 % tra le due tipologie di materiali;

m) la posa in opera del materiale per la ricostituzione dell’assetto previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati;

n) sulle porzioni di cava esaurite, vengano realizzati tutti gli interventi di preparazione al successivo riutilizzo delle aree; in particolare si dovrà procedere alla risagomatura, alla corretta regimazione delle acque meteoriche ed alla semina di un miscuglio erbaceo al fine di costituire una copertura polifita, con funzione di protezione temporanea del suolo;

o) al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero;

p) in relazione alle immissioni di rumore nell’ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

3. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri, più sopra esplicitati, acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nelle Conferenze dei Servizi del 24 novembre 2004 e del 19 luglio 2005, e descritti nei relativi verbali conservati agli atti dell’Ente e cioè:

(omissis)

4. di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Alba, sede dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

5. di dare atto che a seguito della rinuncia del proponente alla realizzazione dell’intero lotto 4 in progetto, non risulta più dovuta la relativa autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i. da parte del Comune di Barbaresco nel cui territorio ricade il suddetto lotto 4;

6. di subordinare l’autorizzazione di competenza del Comune di Alba ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 5) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

8. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto e -specificamente- la deroga ex D.P.R. 128/59, da acquisire successivamente al rilascio dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i.;

9. di prescrivere che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo;

10. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di due anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

11. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso;

13. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

14. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)