Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 35 del 1 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 497 del 21 luglio 2005. Progetto di cava in località Pret Basso del Comune di Bagnolo Piemonte, lotti 18, 19 e 20. Proponente: Rimondotto Giuseppe, Via San Maurizio 21/c Bagnolo Piemonte cui è subentrata -in corso di procedimento- la Ditta S.A.I.F. di Picotto Valter & C. S.n. c., con sede legale in Barge, Via Azienda Moschetti n. 12. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze del sopralluogo e delle due Conferenze dei Servizi , i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell’intervento, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto gli interventi in progetto -viste le attuali condizioni ambientali del sito- non ne determineranno un significativo degrado né un’importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio e nelle condizioni di rilascio del sito.

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, è altresì emersa l’esigenza di subordinare la realizzazione dell’intervento proposto alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito della Conferenza dei Servizi conclusiva del 05.07.2005, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di cava in località Pret Basso del Comune di Bagnolo Piemonte -lotti 18,19 e 20- presentato da parte del Sig. Rimondotto Giuseppe, nato a Barge il 24.1.1965, titolare della Ditta Rimondotto Giuseppe, con sede legale in Bagnolo Piemonte, Via San Maurizio 21/c, cui è subentrata -in corso di procedimento- la Ditta S.A.I.F. di Picotto Valter & C. S.n. c., con sede legale in Barge, Via Azienda Moschetti n. 12, in quanto gli interventi in progetto -viste le attuali condizioni ambientali del sito- non ne determineranno un significativo degrado né un’importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio e nelle condizioni di rilascio del sito.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- entro il 31 ottobre di ogni anno la Ditta è tenuta alla presentazione di una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale realizzate ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo;

- prima del rilascio del provvedimento autorizzativo comunale la Ditta dovrà inviare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una relazione tecnica con allegati elaborati cartografici che illustri gli interventi previsti per l’adeguamento della pista di accesso alla cava a partire dalla Strada del Pret Alto ed evidenzi l’evoluzione della viabilità interna all’area di intervento con il progredire della coltivazione; qualora risulti necessario il transito nei vicini lotti di cava dovrà essere fornita apposita dichiarazione di assenso rilasciata dalle Ditte esercenti. In detto elaborato la Ditta dovrà inoltre indicare la soluzione progettuale che intende adottare per la stabilizzazione della fascia di raccordo a monte del ciglio di cava, scegliendo tra le alternative proposte nella documentazione integrativa presentata;

- prima dell’inizio della coltivazione dovrà essere realizzato il fosso di guardia a monte della scarpata di raccordo con il ciglio superiore del fronte;

- entro 60 giorni dall’inizio della coltivazione dovrà essere completata la riprofilatura e la rivegetazione della scarpata di raccordo con l’intorno indisturbato a monte del ciglio di cava, mediante interventi di idrosemina potenziata (soluzione progettuale mulch armato) e l’impianto di specie arboree ed arbustive;

- in riferimento agli interventi prescritti ai punti 3 ed 4 al termine degli stessi ( entro 90 giorni dall’inizio della coltivazione) dovrà essere inviata al Comune di Bagnolo ed alla Provincia di Cuneo una relazione tecnica corredata di documentazione fotografica che testimoni la completa e valida funzionalità degli stessi o preveda, qualora questa non sia stata conseguita gli interventi integrativi da eseguirsi.

- la coltivazione dovrà procedere dall’alto verso il basso mediante ribassi successivi del piazzale, limitando il più possibile la creazione di fronti laterali ed operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava;

- sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione delle rete di drenaggio prevista nelle aree interessate dalla coltivazione; in particolare prima dell’inizio della coltivazione dovrà essere realizzata la vasca di decantazione rivestita in pietra, secondo quanto previsto nella documentazione integrativa presentata, in cui dovranno essere raccolte tutte le acque provenienti dall’area di intervento;

- tutte le sponde delle canalette non rivestite con materiale lapideo dovranno essere prontamente inerbite in stretta successione con la loro profilatura;

- entro il 30 marzo di ogni anno, ovvero alla ripresa dei lavori dopo la pausa invernale e comunque in seguito ad eventi pluviometrici particolarmente intensi, la ditta esercente dovrà esperire un rilievo geostrutturale aggiornato onde provvedere all’ individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d’opera;

- i materiali di scarto derivanti dall’attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari, dovranno essere conferiti esclusivamente nel sito di discarica del Cross;

- il terreno vegetale proveniente dallo scotico delle aree interessate dalla coltivazione dovrà essere separato dalla matrice rocciosa ed accantonato in cumuli nelle immediate vicinanze dell’area di cava; su detti cumuli dovrà essere prevista una semina protettiva con una graminacea a rapido insediamento al fine di evitare fenomeni di erosione e dilavamento e di assicurare il mantenimento della fertilità del terreno vegetale;

- dopo la coltivazione venga riposizionato il terreno vegetale precedentemente accantonato;

- prima dell’apporto del materiale di origine esterna all’area di cava costituente il sottofondo per il recupero ambientale del piazzale, dovrà essere presentata a tutti i Soggetti componenti la Conferenza una scheda tecnica in cui siano specificate la provenienza e le caratteristiche di tale materiale;

- antecedentemente alla stesa del terreno vegetale di cui al punto precedente siano eseguite sulle superfici interessate dal riporto operazioni di scarificazione al fine di consentire una migliore penetrazione e assestamento del terreno;

- l’impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;

- entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

- al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero;

- in relazione alle immissioni di rumore nell’ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 18.11.2004 e del 05.07.2005, conservati agli atti dell’Ente e cioè:

(omissis)

4. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i.. a successiva, separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento;

5. di rinviare altresì la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, sede dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di subordinare la suddetta autorizzazione comunale al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.,” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 3) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

8. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto;

9. di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

10. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data della presente deliberazione;

11. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

12. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

14. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.