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Bollettino Ufficiale n. 35 del 1 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 496 del 21 luglio 2005. Progetto di coltivazione di cava “Topino 2" nel Comune di Alba. Proponente: Calcestruzzi Stroppiana S.P.A., Località Piana Biglini 95, 12051 Alba. Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

In conclusione,

alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze del sopralluogo e delle due Conferenze dei Servizi , i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per l’attuazione del progetto, così come proposto e modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto la realizzazione degli interventi previsti, che interessano un’area già compromessa da attività estrattive, non comporta particolari criticità ambientali né appare tale da arrecare impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali già attualmente coinvolte dalle attività di estrazione in atto.

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area è altresì emersa l’esigenza di subordinare l’attuazione del progetto alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 09.06.2005, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione della cava “Topino 2" da realizzare nel Comune di Alba presentato da parte della Ditta Calcestruzzi Stroppiana S.p.A., con sede legale in Alba, Loc. Piana Biglini 95, così come proposto e modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle prescrizioni sotto impartite, in quanto la realizzazione degli interventi previsti, che interessano un’area già compromessa da attività estrattive, non comporta particolari criticità ambientali né appare tale da arrecare impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali già attualmente coinvolte dalle attività di estrazione in atto.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. relativamente alla profondità di scavo, risulta necessario non superare la quota del thalweg (inteso come linea congiungente i punti più bassi delle sezioni d’alveo rilevate) nel tratto di Tanaro prospiciente l’intervento e non intaccare la continuità dello strato marnoso (livello max a 163.2 m s.l.m., elab. B.01).

b. entro 30 giorni dall’emanazione del giudizio di compatibilità ambientale e comunque prima dell’emissione del provvedimento di autorizzazione comunale ai sensi della L.r. 69/78 dovrà essere inviata al Comune di Alba, alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche ed Energetiche - Servizio cave, alla Regione Piemonte Direzione Industria Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva una scheda tecnica riportante la ridefinizione a livello esecutivo delle modalità di attuazione degli interventi di rivegetazione: specificazione in sintesi degli interventi per la preparazione del letto di semina in relazione alla scelta della tecnica di semina, definizione dei miscugli erbacei da utilizzarsi nei differenti settori del sito di cava ed indicazione della tecnica di semina da utilizzare. La composizione dei miscugli dovrà esser giustificata in relazione alla fisiologia delle specie che li compongono. Ogni miscuglio dovrà contenere sia componenti della famiglia delle graminacee che delle leguminose. Dovrà altresì essere definita a livello esecutivo la barriera vegetale motivando le scelte operate ed allegando opportuni elaborati grafici esemplificativi;

c. l’attività estrattiva non dovrà in alcun modo interessare la fascia ricompresa entro i 150 metri dalla sponda del Fiume Tanaro;

d. prima dell’approfondimento dello scavo sotto falda dovrà essere completata la realizzazione del fosso perimetrale per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle aree circostanti;

e. l’andamento degli scavi dovrà essere tale da consentire di raggiungere, in fase di recupero ambientale, una conformazione finale delle sponde il più possibile ad andamento curvilineo, onde consentire un più facile inserimento del lago di cava nel contesto paesaggistico circostante;

f. entro il 31 ottobre di ogni anno la ditta istante è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi ex L.R. 69/78 un rilievo topografico aggiornato della cava, esteso per un adeguato tratto del fiume Tanaro (sia su supporto informatico che su supporto cartaceo), in scala non inferiore a 1:2.000 e sezioni batimetriche; la Ditta dovrà seguire la normativa tecnica dei rilievi topografici, batimetrici e aerofotogrammetrici previste dal D.P.A.E. - Primo stralcio “Inerti da calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi”; contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che illustri il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell’anno precedente, corredata da opportuna documentazione fotografica e cartografica, in scala opportuna;

g. entro la medesima scadenza dovranno essere inviati a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi i risultati del piano di monitoraggio e taratura finalizzato al controllo ed alla verifica in opera delle previsioni dello studio idraulico, come previsto nella documentazione integrativa presentata;

h. per la porzione di cava sotto falda dovranno essere eseguiti i monitoraggi relativi ai livelli freatici ed alla qualità delle acque, come previsto dall’Art. 15.4 del D.P.A.E. - Primo stralcio “Inerti da calcestruzzo, conglomerati bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi”. In particolare dovranno essere realizzati:

1. misure del livello freatico, con frequenza mensile in almeno due piezometri (eventualmente due pozzi irrigui ubicati nelle zone limitrofe), a monte e a valle dell’area di scavo, lungo la direzione di deflusso della falda, nel lago di cava e nel Fiume Tanaro;

2. analisi della qualità delle acque del lago di cava e dei piezometri, con cadenza trimestrale, ricercando i seguenti indicatori pH, conducibilità, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo totale, COD, atrazine, coliformi totali e solventi clorurati, temperatura dell’acqua;

3. con frequenza trimestrale rilievo della temperatura dell’acqua del lago;

4. campionamenti semestrali, in periodi limnologici significativi, finalizzati al controllo del grado di eutrofizzazione; i parametri da verificare sono i seguenti: (pH, ossigeno disciolto, conducibilità, temperatura, sodio e potassio, calcio e magnesio, cloruri e solfati, alcalinità totale, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo solubile e totale, coliformi totali, antiparassitari e metalli pesanti);

5. analisi biologiche, costituite da 6 campionamenti durante il primo anno e successivamente 4 campionamenti annui sui popolamenti fitoplanctonici (densità e fitomassa delle specie presenti, clorofilla a e trasparenza) e zooplantonici (densità e biomassa delle specie presenti); dette analisi dovranno essere effettuate in più stazioni del bacino e in differenti periodi stagionali significativi;

i. i risultati del piano di campionamento sopraindicato, corredati da opportuno commento dal punto di vista idrobiologico, in relazione alle vigenti normative, dovranno essere inviati agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi con frequenza semestrale;

j. in relazione alle immissioni di rumore nell’ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

k. la progressione dei lavori di scavo e gli stati di avanzamento del bacino dovranno essere seguiti in stretta successione temporale dalla rivegetazione e dagli interventi di recupero ambientale delle aree di sponda che avranno raggiunto la profilatura finale definitiva;

l. sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto;

m. le scarpate sopra falda risultanti dall’attività estrattiva, al termine della coltivazione mineraria e del riporto del terreno vegetale, dovranno avere inclinazione non superiore a 20° sessagesimali in conformità a quanto previsto “Norme di indirizzo” del D.P.A.E.;

n. entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

o. al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nel verbale della Conferenza dei Servizi del 09.06.2005, conservato agli atti dell’Ente e cioè:

(omissis)

4. di dare atto del parere espresso con nota prot. ricevimento n. 31595 del 16.06.2005 da parte della Regione Piemonte - Settore Difesa del Suolo- relativamente alla compatibilità dell’intervento in progetto con la pianificazione di bacino; detto parere, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), è stato formulato in senso favorevole con la seguente prescrizione:

- relativamente alla profondità di scavo, risulta necessario non superare la quota del thalweg (inteso come linea congiungente i punti più bassi delle sezioni d’alveo rilevate) nel tratto di Tanaro prospiciente l’intervento e non intaccare la continuità dello strato marnoso (livello max a 163.2 m s.l.m., elab. B.01).

5. di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Alba, sede dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di subordinare l’autorizzazione di competenza del Comune di Alba ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 5) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente;

8. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto e -specificamente- la deroga ex D.P.R. 128/59, da acquisire successivamente al rilascio dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i.;

9. di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

10. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data della presente deliberazione;

11. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

12. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

14. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati (omissis)