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Bollettino Ufficiale n. 35 del 1 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 479 del 14 luglio 2005. Progetto di utilizzo plurimo dell’acqua del Torrente Puriac per uso idroelettrico e per innevamento programmato delle piste sciistiche di Argentera, da realizzare nel Comune di Argentera (CN). Proponente: Arnaldo Giavelli, in qualità di Sindaco protempore del Comune di Argentera. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i. e contestuale Valutazione di Incidenza ex D.P.R. 357/1997 e D.P.G.R. 16.11.2001, n. 16/R

(omissis)

In conclusione,

- alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell’intervento in questione svolta dagli enti e dagli organi tecnici interessati nelle tre Conferenze dei Servizi i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente;

- rilevato che la realizzazione e l’esercizio dell’opera così come proposta a seguito delle modificazioni progettuali presentate su iniziativa del proponente con nota pervenuta in data 06.06.2005 con prot. di ric. n. 29560, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull’area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l’integrità;

è emersa la compatibilità ambientale e la positiva Valutazione d’Incidenza del progetto così come modificato ossia del progetto che prevede la derivazione idrica solo ed esclusivamente dal Rio Puriac, escludendo la realizzazione del bacino di accumulo del “Laghetto Lausetto”, e la costruzione del fabbricato da adibire a centrale in sponda destra idrografica del Fiume Stura, in prossimità degli impianti di risalita delle piste sciistiche.

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera ed in fase di esercizio dell’impianto è altresì emersa l’esigenza di subordinare la realizzazione dell’intervento proposto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto dei pareri e delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 16 novembre 2004, del 26 maggio 2005 e del 17 giugno 2005, così come sopra esplicitato;

(omissis)

la Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale e contestuale positiva valutazione d’incidenza del progetto presentato da parte del Sig. Arnaldo Giavelli, in qualità di Sindaco protempore del Comune di Argentera, di utilizzo dell’acqua del Rio Puriac per uso idroelettrico e per innevamento programmato delle piste sciistiche di Argentera, così come risultante a seguito delle modificazioni progettuali presentate su iniziativa del proponente con nota pervenuta in data 06.06.2005 con prot. di ric. n. 29560, ossia del progetto che prevede la derivazione idrica solo ed esclusivamente dal Rio Puriac, escludendo la realizzazione del bacino di accumulo del “Laghetto Lausetto”, e la costruzione del fabbricato da adibire a centrale in sponda destra idrografica del Fiume Stura, in prossimità degli impianti di risalita delle piste sciistiche, in quanto la realizzazione e l’esercizio dell’opera così come proposta e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull’area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l’integrità;

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera ambientali in corso d’opera ed in fase di esercizio dell’impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il diametro delle condotte dovrà essere, al massimo, pari a 100 cm.

- Il proponente dovrà aderire al sistema di certificazione ambientale EMAS ed ISO 14001, così come dichiarato a pag.35 della Relazione “Terza Ipotesi Progettuale”, dandone comunicazione al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte.

- Affinchè venga restituita immediatamente a valle della presa la portata in esubero rispetto alla portata massima concessa, dovrà essere realizzato un solo sfioratore laterale, opportunamente dimensionato in prossimità della presa; tale dispositivo dovrà essere riproposto nel progetto esecutivo e tarato (altezza e lunghezza di sfioro) sperimentalmente facendone specifica menzione nel certificato di collaudo.

- Un tratto a sezione rettangolare del canale di carico immediatamente a valle del sopra citato sfioratore laterale, dovrà essere predisposto per consentire la misura con mulinello. A tale sezione dovrà essere garantito l’accesso da parte del personale del Settore Risorse Idriche. Le caratteristiche del dispositivo dovranno essere presentate nel progetto esecutivo ed approvate dall’Autorità Concedente.

- Dovranno essere installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati, delle portate in alveo a monte della traversa e del DMV. I risultati dovranno essere trasmessi a cura del concessionario con frequenza annuale a decorrere dalla data di approvazione del presente disciplinare sia all’Amministrazione Provinciale sia ad altri Enti eventualmente individuati da apposito regolamento regionale. Caratteristiche, tipologia e ubicazione dovranno essere presentate nel progetto esecutivo ed approvate dall’Autorità Concedente.

- In corrispondenza dell’opera di presa dovrà essere presente ed accessibile, al Personale addetto al controllo, un dispositivo di evidenziazione (display) della portata istantanea e del volume derivato dall’inizio dell’anno, del deflusso rilasciato nonché della portata defluente in alveo a monte della presa.

- La portata media derivata dovrà essere pari a 178 l/s; pertanto la potenza media nominale risulterà di 469 kW.

- La soglia ribassata per il rilascio del deflusso minimo vitale dovrà essere posizionata al centro della traversa dell’opera di presa. I paramenti della traversa dovranno essere inclinati con pendenza costante (4,35 %) in modo da convogliare le acque verso la zona centrale. La quota del bordo superiore della gaveta del DMV dovrà essere pari a 1905,00 m, mentre a lato, alla distanza di 2,30 m, la quota della traversa sarà pari a 1905,10 m s.l.m.. Le caratteristiche dovranno essere presentate nel progetto esecutivo ed approvate dall’Autorità Concedente.

- Nel progetto esecutivo dovrà essere fornito il dimensionamento della presa a trappola indicando in particolare le dimensioni delle barre e la distanze tra le stesse.

- Qualora si avesse la cessazione dell’attività, il proponente avrà cura a sue spese di provvedere allo smantellamento dell’opera di presa ed al ripristino dell’alveo nello stato ante operam; detto obbligo sia inserito nel disciplinare.

- A partire dalla fase di cantiere e per i primi tre anni di funzionamento della derivazione dovrà essere attuato un piano di monitoraggio annuale della qualità chimico-fisica e biologica delle acque del Rio Puriac in un punto immediatamente a monte ed in uno immediatamente a valle dell’opera di presa entro il tratto sotteso. Le modalità e le tempistiche di detto monitoraggio dovranno essere concordate con il Coordinamento VIA-VAS dell’ARPA Piemonte; i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi al medesimo Coordinamento VIA-VAS dell’ARPA Piemonte, Via della Rocca 49, Torino, secondo le scadenze con lo stesso concordate. Detto obbligo sia inserito nel disciplinare.

- Per tutta la durata di funzionamento della derivazione, in corrispondenza dell’opera di presa deve essere previsto un sistema di misurazione e registrazione in continuo delle portate prelevate e di quelle di deflusso nel torrente immediatamente a valle dell’opera di presa in modo da poter monitorare il DMV nei periodi di magra, accessibile agli organi di controllo e mantenuto in efficienza dal gestore; detto obbligo sia inserito nel disciplinare.

- Si richiami, sia nella Determina di concessione di derivazione sia nel disciplinare, l’obbligo per il proponente di osservare quanto disposto dall’art.12-bis del RD 1775/33 come modif. dal D.Lgs 152/99 in tema di adeguamento agli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori dei rilasci dai nuovi impianti e da quelli esistenti.

- Al fine di espletare le funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della LR 40/98 e s.m.i., nel disciplinare sia previsto l’obbligo di comunicare anticipatamente la data dell’inizio lavori ed il relativo cronoprogramma nonché la data di ultimazione lavori al Coordinamento VIA-VAS dell’ARPA Piemonte,Via della Rocca 49, Torino e al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo.

3. di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri, più sopra esplicitati, acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nelle Conferenze dei Servizi del 16 novembre 2004, del 26 maggio 2005 e del 17 giugno 2005, e descritti nei relativi verbali conservati agli atti dell’Ente;

4. di rinviare la concessione di derivazione ex R.D. 1775/1933 e s.m.i. ed ex D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R, a successiva separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

5. di rinviare parimenti la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., a successiva, separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione e previo parere tecnico espresso dal Corpo Forestale dello Stato;

6. di stabilire per il proponente l’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori, il progetto esecutivo a:

- Provincia Cuneo -Settore Risorse Idriche- C.so Nizza, 30, Cuneo, per la verifica della regolarità degli atti e la conseguente approvazione per quanto di competenza, così come previsto dall’art. 25 del D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R;

- Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico, C.so Kennedy 7/bis, Cuneo;

- ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo.

7. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio dell’opera ed in particolare -qualora dovute- la concessione per l’occupazione del sedime demaniale o per lo scarico nello stesso, di competenza della Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo previa presentazione di progetto esecutivo, nonché l’autorizzazione ad intervenire su terreni soggetti a diritti di uso civico;

8. di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare al Coordinamento VIA-VAS dell’ARPA Piemonte e all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa delle opere e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo;

9. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di due anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

10. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso;

12. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

13. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.