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Bollettino Ufficiale n. 35 del 1 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 4933 in data 17 novembre 2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 29 settembre 2003 dal Sig. Franco Burocco, in qualità di Presidente del “Consorzio Acqua Potabile Frazione Botto”, con sede in Trivero, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al “Consorzio Acqua Potabile Frazione Botto” (omissis), la concessione, in parte preferenziale, di derivazione di moduli massimi 0,0024 e medi 0,0019 d’acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 6.000 mc., da un gruppo di due sorgenti tributarie del bacino del rio Nosetto, ubicate in località Barozzo del Comune di Trivero, da utilizzarsi per scopi potabili degli utenti aderenti al Consorzio, con obbligo di restituzione delle eccedenze e dei reflui di scarico nello stesso bacino del rio Nosetto a mezzo dei corrispondenti tronchi fognari sia pubblici che privati;

Di rettificare la data di decorrenza della concessione indicata nell’art. 8 del disciplinare sottoscritto in data 29 settembre 2003, prevista nel 28 gennaio 1997, con la data del 10 agosto 1999, avendo la derivazione d’acqua in parola natura preferenzale rispondente ai disposti del D.P.R. 18 febbraio 1999 e successivo D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R, pur essendo stata presentata dallo stesso richiedente, antecedentemente all’entrata in vigore dei testé citati riferimenti normativi, istanza di sanatoria;

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 293,76, pari al minimo ammesso per l’uso potabile e previsti per l’anno solare 2004, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 23 ottobre 2003 n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del disciplinare n. 1357 di Rep. in data 29 settembre 2003

Art. 7 - Garanzie da osservarsi -

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 17 agosto 2005.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato