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Bollettino Ufficiale n. 35 del 1 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 4053 in data 20 settembre 2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 17 febbraio 2004 dalla Sig.a Laura Grosso, in qualità di Procuratore ed Amministratore Delegato della Ditta “Tessilgrosso Srl”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R, degli artt. 2 comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Tessilgrosso Srl” (omissis), la concessione, in parte preferenziale, di derivazione dalla falda freatica sotterranea, a mezzo di due pozzi ubicati in Comune di Lessona (foglio n. 8, mappali n. 216 e 335), una portata d’acqua in misura eguale e non superiore a 0,20 litri al secondo, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 6.000 mc., ad uso prevalentemente per produzione di beni e servizi (scopi industriali connessi con l’attività tessile praticata) ed in misura non apprezzabile per scopi civili (alimentazione impianto antincendio), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica del Comune di Lessona. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni quindici (15) successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.762,52 pari al minimo ammesso per l’uso produzione di beni e servizi e previsto per l’anno solare 2004, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 23 ottobre 2003 n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio (Omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1327 di Rep. in data 17 febbraio 2004

Art. 12 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 17 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato