Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 35 del 1 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 3931 in data 8 settembre 2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 3 giugno 2004 dal Sig. Guido Piana, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta “Tintoria Piana Clerico & Figli Spa”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge;

Di assentire ai sensi degli artt. 2, comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Tintoria Piana Clerico & Figli Spa” (omissis), il rinnovo con varianti della concessione di derivazione di una quantità d’acqua in misura eguale e non superiore a litri/sec. 8,4, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 252.000 mc., dal rio Poala, in Comune di Mosso, da utilizzarsi per produzione di beni e servizi (scopi industriali connessi con l’attività tessile praticata), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Strona di Cossato, in Comune di Valle Mosso o nel collettore “CO.R.D.A.R. - Cossato” secondo le necessità del caso;

Di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, a decorrere dal 21 maggio 1992, giorno successivo a quello di scadenza del D.M. 5 maggio 1968, n. 685 e per un ulteriore periodo di anni quindici (15) successivi e continui, decorrenti dal 1 ottobre 2003, data di entrata in vigore del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, mentre le varianti vengono accordate, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare, a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente al pagamento del corrispondente canone demaniale annuo di Euro 5.667,15, in ragione di annui Euro 5.287,56, pari tre volte il minimo ammesso per l’uso industriale (ovvero una volta per ogni singola precedente concessione) ed Euro 379,59, in ragione di Euro 12,02 per ogni Kw. di potenza nominale media prodotta e previsti per l’anno solare 2004, mentre, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. A decorrere dall’annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento il corrispondente nuovo canone sarà pari al singolo minimo ammesso per l’uso produzione di beni e servizi, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

Di ritenere decadute le concessioni di derivazione d’acqua oggetto dei DD.P. 20 ottobre 1961, n. 40.939 e n. 40.940, le cui caratteristiche e modalità di prelievo risultano tutte incorporate e variate nella concessione di derivazione d’acqua rinnovata con il presente provvedimento ed a cui corrispondono i codici di utenza regionale denominati BI593 e BI595;

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1315 di Rep. in data 3 giugno 2004

Art. 12 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Poala, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori dei terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l’esercizio di essa.

Biella, 17 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato