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Bollettino Ufficiale n. 35 del 1 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 2437 in data 24 maggio 2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 25 settembre 2003 dal Sig. Roberto Zola, in qualità di concessionario richiedente, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi, nei limiti della disponibilità dell’acqua ed in sanatoria, al Sig. Roberto Zola (omissis) la concessione di derivare dal Lago di Viverone, in frazione “Comuna” del Comune di Viverone, moduli massimi 0,02 e medi 0,015 d’acqua, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 23.652 mc., ad uso agricolo (irrigazione di ha 00.31.00 di terreni soggetti a coltivazione), senza obbligo di restituzione delle colature in misura apprezzabile nello stesso lago. (Omissis). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quaranta successivi e continui, decorrenti dal 1 maggio 1992, data di inizio del prelievo e conseguente utilizzo dell’acqua, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 3,22 pari al minimo ammesso per l’uso agricolo e previsti per l’anno solare 2004, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1290 di Rep. in data 25 settembre 2003

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 17 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato