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Bollettino Ufficiale n. 35 del 1 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 1692 in data 4 maggio 2005

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 15 dicembre 2004 dal Sig. Enrico Leone, in qualità di Procuratore Speciale ed Amministratore Delegato della ditta “Tintoria Industriale Leone S.r.l”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge; (omissis) Di assentire, ai sensi degli articoli 2 -comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta “Tintoria Industriale Leone S.r.l.” (omissis), la concessione di derivazione di litri/sec. max. 20,00 e medi 1,66 d’acqua, cui corrisponde un volume max. annuo di 50.000 mc., dal torrente Chiebbia, in Comune di Valdengo, da utilizzarsi per Produzione di Beni e Servizi (attività di processo a carattere tessile), con restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica in Comune di Cerreto Castello; Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24 comma 1 - lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 15 successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto in mensilità per il periodo intercorrente dalla medesima data e fino al 31 dicembre dello stesso anno, sulla base di Euro 1.790,72 minimo ammesso previsto ad uso “Produzione di Beni e Servizi” per prelievo annuo superiore a 2.500 metri cubi, per l’anno solare 2005, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 10 novembre 2004 n. 319, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa; (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1439 di Rep. in data 15 dicembre 2004

Art. - 13 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Chiebbia, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori dei terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l’esercizio di essa.

Biella, 17 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato