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Bollettino Ufficiale n. 35 del 1 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Pocapaglia (Cuneo)

Delibera del Consiglio comunale n. 22 del 27.7.2005. Regolamento edilizio tipo-modifica art. 2. Rideterminazione componenti Commissione edilizia

Il Consiglio comunale

premesso che la legislazione statale in vigore obbliga le Amministrazione Pubbliche ad adeguare i propri ordinamenti alla distinzione tra indirizzo e gestione (Art. 4, comma 4, D.Lgs 165/01 per i Comuni, art. 27 della stessa legge, art. 107 D.Lgs. 267/2000.

Il Consiglio di Stato, commissione speciale; specificatamente investita di problemi derivanti dalla distinzione fra politici, competenti per gli indirizzi ed organi digestione (cioè dirigenti o responsabili del servizio), nella pronuncia 13.06.2003 ha dichiarato che “la presenza di organi politici nella Commissione edilizia (...) non è più consentita dell’assetto normativo attuale” e che, qualora esista, gli enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche".

La prefettura di Cuneo, con nota del 19 maggio indirizzata a tutti i Comuni della Provincia, ha ricordato quanto sopra e osservato che sul punto non vi sono più incertezze, rammentando agli Enti locali l’obbligo di provvedere alle necessarie modifiche.

La Regione Piemonte, con un comunicato dell’Assessorato delle Politiche territoriali del 9 giugno 2005, protocollo n. 21210/19, pubblicato sul BUR n. 24 del 16.6.2005, ha dettato ulteriori indirizzi, chiarendo definitivamente che la norma contenuta nel regolamento edilizio - tipo proposto dalla Regione con DCR n. 548/9691 del 29.7.1999, l’art. 8, comma 2, che stabilisce che “la Commissione è composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede ...”" Può essere modificata escludendo dalla Commissione stessa la presenza di organi politici seguendo le procedure delle modifiche conformi al tipo, che entrano in vigore dopo la pubblicazione sul BUR della delibera comunale che l’approvava.

Attualmente il regolamento edilizio di Pocapaglia, approvato con CC n. 14 del 23.3.04, prevede che la commissione sia presieduta dal Sindaco o suo delegato. Tuttavia, poichè la scelta del Presidente della Commissione Edilizia secondo il nostro ordinamento, deriva da una scelta del Sindaco, pare opportuno adottare le correzioni che le decisioni del Consiglio di Stato impongono. La Commissione Edilizia, per orientamento giurisprudenziale consolidato, rientra tra quegli organi colleggiali non indispensabili ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 267/00.

Tuttavia è intenzione dell’Amministrazione confermare al momento la volontà di mantenimento dell’organo.

Occorre pertanto procedere a modificare l’art. 2 del regolamento edilizio recependo appieno gli indirizzi normativi e giurisprudenziali in materia.

L’art. 2 oggi in vigore recita testualmente:

(omissis)

2. La Commissione è così composta:

Presidente: Sindaco o suo delegato che presiede la Commissione; Membri eletti dal Consiglio Comunale: sei componenti dei quali obbligatoriamente quattro in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza. Svolge le funzioni di segretario della commissione edilizia il responsabile dell’ufficio tecnico comunale (o funzionario delegato). La validità delle riunioni è ottenuta con la presenza della metà dei membri elettivi più uno.

(omissis)

La nuova formulazione potrebbe ora essere così articolata:

(omissis)

2. La commissione edilizia è così composta:

Da sette membri eletti dal Consiglio Comunale, dei quali obbligatoriamente: cinque in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale tra i sette membri della Commissione edilizia. Svolge le funzioni di segretario della commissione edilizia il responsabile dell’ufficio tecnico comunale (o altro dipendente delegato).

La validità delle riunioni è ottenuta con la presenza della metà dei membri elettivi più uno.

(omissis)

Con votazione unanime

delibera

di modificare l’art. 2 del vigente regolamento edilizio, capoverso 2, così come appresso riportato;

(omissis)

2. La commissione edilizia è così composta:

Da sette membri eletti dal Consiglio comunale dei quali obbligatoriamente: cinque in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale tra i sette membri della Commissione Edilizia. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione Edilizia il responsabile dell’ufficio tecnico comunale (o altro dipendente delegato).

La validità delle riunioni è ottenuta con la presenza della metà dei membri elettivi più uno.

(omissis)

Di dare atto che la modifica rientra tra quelle conformi al tipo, ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente delibera di Consiglio Comunale ai sensi della LR 19/99, art. 3 comma 3.

Copia della modifica deve essere invitata in Regione.

Con successiva votazione favorevole dichiara l’immediata esecutività della presente deliberazione.