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Bollettino Ufficiale n. 35 del 1 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Arola (Verbano Cusio Ossola)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.08.2005. Modifica art. 3 del Regolamento Edilizio comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di modificare per i motivi espressi in premessa l’art.3 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14.06.1971, come segue:

La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. La Commissione si compone di n. 1 membro di diritto e di n. 5 membri elettivi. E’ membro di diritto il Responsabile del Servizio Tecnico-Presidente. Sono membri elettivi:

- Esperto eletto dal Consiglio Comunale che abbia comprovata e specifica competenza nella tutela dei valori ambientali, ai sensi dell’art.14 della L.R. 3.4.1989, n. 20;

- n. 4 tecnici nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno proposto dalla Minoranza.

I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea (almeno due membri). Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha eletta; pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti. I componenti della Commissione decadono o per incompatibilità oppure per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive; la decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

2. Di dare atto che tale modifica rientra tra quelle conformi al modello-tipo approvato dalla Regione Piemonte e che pertanto entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul B.U.R..