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Bollettino Ufficiale n. 34 del 25 / 08 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 246-297890/2005 del 31/5/2005 - (Codice pratica: A/938)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 246-297890/2005 del 31/5/2005 - (Codice pratica: A/938)

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all’Azienda Agricola Piovano Angelo con sede in Strada dei Mosi, 6 - 10023 - Chieri (TO), ai sensi dell’art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l’attingimento d’acqua dal Rio Vajors e dal Rio Tepice in Comune di Chieri per uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell’art. 18 della L. 36/1994 all’uso agricolo. La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) L’attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo giugno - settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che, dal Rio Vajors la portata istantanea non superi i 20 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi i 3 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 2880 mc, senza obbligo di restituzione delle colature e dal Rio Tepice la portata istantanea non superi i 20 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 0,21/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 1728 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L’acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Chieri distinti in Catasto dal Foglio n. 79 Particelle nn. 47, 48, 49, 50, 51, 135, 54, 56, 42, 167, e 66 aventi la superficie complessiva di Ha 5.43.00; (omissis)

3) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(omissis)