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Bollettino Ufficiale n. 34 del 25 / 08 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - Servizio Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. dell’estratto del seguente atto: Determinazione n. 355 del 31/05/2005

Il Dirigente (omissis) determina: 1. di assentire alla ditta Giove S.r.l. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, la concessione di piccola derivazione d’acqua dal rio Giove e da due sorgenti, in Comune di Premia, nella misura di complessivi l/s massimi 116,00 e l/s medi 94,75 per produrre sul salto di m 232,00 la potenza nominale media di kW 215,51. 2. di approvare il disciplinare di concessione (rep. n. 1029 del 31/05/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto. 3. di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto e di subordinare la stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell’allegato disciplinare (omissis). Estratto del disciplinare di concessione rep. n. 1029 del 31/05/2005 (omissis) Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Giove in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario é tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’art. 19 (omissis).

Verbania, 12 agosto 2005

Il Dirigente
Proverbio Mauro