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Bollettino Ufficiale n. 34 del 25 / 08 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Scarnafigi (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/07/2005 “Modifica degli art. 2 e 4 del vigente Regolamento Edilizio attinenti la formazione ed il funzionamento della Commissione Edilizia” - Estratto

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) - di approvare, ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all’art. 2 ed all’art. 4 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 e successivi;

2) - l’art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia é l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. 5 componenti nominati dall’Organo comunale competente; i componenti, nella prima seduta, eleggono al loro interno il Presidente e il vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

(omissis)

3) - l’art. 4 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune.

(omissis)

4) - di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

5) - di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

6) - di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.