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Bollettino Ufficiale n. 34 del 25 / 08 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Rossana (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06/07/2005 - “Modifica ed integrazione dell’art. 2 del Regolamento edilizio comunale approvato con D.C.C. N. 21 del 20/07/2004"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Per tutto quanto esposto in premessa, e qui integralmente richiamato, di modificare ed integrare, ai sensi dell’art. 3 comma 10 della L.R. 08 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio comunale approvato con D.C.C. n. 21 del 20 Luglio 2004, nelle forme qui di seguito specificate:

“Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. ____ componenti designati dall’Organo Comunale competente. I componenti, nella prima seduta, eleggono Presidente e Vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titoli di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell’Organo comunale che l’ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell’Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall’Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni".

(omissis)