Bollettino Ufficiale n. 34 del 25 / 08 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Piasco (Cuneo)
Estratto D.C.C. 25/05 del 26.07.2005 avente ad oggetto L.R. 19/99 - art. 3 comma 10 - modifica art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente - Provvedimenti
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
Di approvare, ai sensi dellart. 3 co. 10 della L.R. 19/1999, le modifiche allart. 2 del regolamento edilizio comunale vigente nel rispetto del principio della netta separazione tra funzioni politiche e funzioni gestionali - amministrative enunciato nella legislazione vigente;
Di dare atto, pertanto, che lart 2 del vigente Regolamento edilizio viene stralciato e sostituito dal seguente:
Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da nr. 8 componenti designati dallOrgano comunale competente. I componenti, nella prima seduta, eleggono Presidente e vice Presidente.
3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dellOrgano comunale che lha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dellOrgano predetto, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
8. per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
9. per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
10. La decadenza è dichiarata dallOrgano comunale che ha provveduto alla designazione.
11. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorno dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."
Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con DCR 29/07/1999 n. 548-9691;
Di disporre che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 3 co. 3 della L.R. 19/99 e secondo le modalità impartite dallAssessore allurbanistica con nota prot. n. 233/UC. del 19/03/2002 pubblicata sul BUR 13 del 28/03/2002, dando atto che assumerà efficacia con tale pubblicazione;
Di disporre, inoltre, la trasmissione della deliberazione di che trattasi, ai sensi dellart. 3 co. 4 della più volte richiamata L.R. 19/99 alla Giunta Regionale ed allAssessorato allUrbanistica;
Di incaricare il responsabile del servizio tecnico - manutentivo per gli adempimenti di legge.