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Bollettino Ufficiale n. 34 del 25 / 08 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Piasco (Cuneo)

Estratto D.C.C. 25/05 del 26.07.2005 avente ad oggetto L.R. 19/99 - art. 3 comma 10 - modifica art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente - Provvedimenti

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, ai sensi dell’art. 3 co. 10 della L.R. 19/1999, le modifiche all’art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente nel rispetto del principio della netta separazione tra funzioni politiche e funzioni gestionali - amministrative enunciato nella legislazione vigente;

Di dare atto, pertanto, che l’art 2 del vigente Regolamento edilizio viene stralciato e sostituito dal seguente:

“Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da nr. 8 componenti designati dall’Organo comunale competente. I componenti, nella prima seduta, eleggono Presidente e vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell’Organo comunale che l’ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell’Organo predetto, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

8. per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

9. per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

10. La decadenza è dichiarata dall’Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

11. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorno dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con DCR 29/07/1999 n. 548-9691;

Di disporre che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 3 co. 3 della L.R. 19/99 e secondo le modalità impartite dall’Assessore all’urbanistica con nota prot. n. 233/UC. del 19/03/2002 pubblicata sul BUR 13 del 28/03/2002, dando atto che assumerà efficacia con tale pubblicazione;

Di disporre, inoltre, la trasmissione della deliberazione di che trattasi, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della più volte richiamata L.R. 19/99 alla Giunta Regionale ed all’Assessorato all’Urbanistica;

Di incaricare il responsabile del servizio tecnico - manutentivo per gli adempimenti di legge.