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Bollettino Ufficiale n. 33 del 18 / 08 / 2005

Codice 10.7
D.D. 10 maggio 2005, n. 506

Autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso dei terreni comunali gravati da uso civico individuati come parte della particella n. 4, del Fg. 26 del Comune di Frabosa Soprana (CN), necessari per l’installazione di una postazione radiofonica (mq. 150) nonche’ contestuale concessione decennale degli stessi alla Societa’ “Nuova Radio Veronica One s.r.l.” con sede legale in Torino

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

* di autorizzare il Comune di Frabosa Soprana (CN) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 150 di terreno comunale gravato da uso civico sito in località Malanotte e distinto al NCT Fg. 26 come parte del mapp. 4, per darle in concessione amministrativa alla Società “Nuova Radio Veronica One s.r.l.” di Torino per anni 10 (dieci), con relativa costituzione del diritto di superficie (mq. 150), per la costruzione di una postazione radiofonica;

* il Comune di Frabosa Soprana (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione dei diritti sopraccitati che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

* il Comune dovrà altresì procedere alla verifica della autorizzazioni relative a tutti i manufatti insistenti sulla particella oggetto del presente provvedimento nonchè su quelle limitrofe (limitatamente all’area gravata da uso civico) ed, in difetto di autorizzazione, dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte le necessarie pratiche per le regolarizzazioni del caso;

* il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

* di dare atto che:

- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, oltre all’ovvia rimozione delle opere, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque se necessario, effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine della realizzazione delle opere e, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, (Euro 4.000,00/anno più adeguamenti 100% variazioni ISTAT) così come specificato in premessa, eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- il Comune di Frabosa Soprana (CN) dovrà destinare tutti gl’importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri