Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 33 del 18 / 08 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2005, n. 51-588

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Istituzione, rinnovo e revoca di aree a caccia specifica ricadenti nel territorio di competenza dell’ATC CN 4

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare l’ATC CN 4, per quanto sopra specificato ed in via sperimentale, limitatamente alla stagione venatoria 2005/2006 e 2006/2007, ad istituire e rinnovare le ACS di seguito indicate:

ACS RINNOVATE

- Rodello;

- Pradonne;

- La Panoramica;

- Bruni;

ACS NUOVA ISTITUZIONE

- Giardino-Boschi avente superficie di circa Ha 590 ed ubicata nei Comuni di Alba - Benevello e Trezzo Tinella;

- Quiri di circa Ha 410 e ricadente nel territorio di Montelupo, Sinio, Albaretto Torre e Lequio Berria;

- Lesme di circa Ha 425 ubicata in Albaretto Torre e Cerreto Langhe;

- Buschea di circa Ha 275 e compresa nei comuni di Rodello e Benevello;

- La Parea di circa Ha 230 e ricadente nel comune di Lequio Berria;

- Mortizzo avente superficie di Ha 210, circa, e ubicata nei comuni di Montelupo e Diano d’Alba;

- di prendere atto che le sottoindicate ACS, istituite con D.G.R. n. 21-10410 del 15.9.2003 e n. 16-13120 del 26.7.2004 sono state revocate:

- Gombe;

- Bossola;

- Ghiglini;

- Brantegna;

- Eufemia;

- Piana;

- Papa.

Il perimetro delle ACS, di cui si autorizza il rinnovo e l’istituzione con il presente provvedimento, deve essere delimitato, a cura dell’ATC CN4, da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento.

L’attività venatoria nelle ACS in parola è disciplinata dal Regolamento di fruizione approvato con le citate DD.G.R. n. 21-10410 del 15.9.2003 e n. 16-13120 del 26.7.2004 opportunamente modificato all’art. 2 (specie prelevabili), all’ art. 3 (elenco delle ACS istituite) ed all’art. 5, lett. c) e d) (inizio dell’attività venatoria).

Le suddette ACS sono finalizzate alla tutela ed all’incremento delle specie lepre comune (Lepus europaeus), fagiano (Phasianus colchicus), starna (Perdix perdix) e pernice rossa (Alectoris rufa) in esse presenti. A tal fine nelle suddette ACS l’attività venatoria è rivolta esclusivamente alle specie cinghiale (Sus scrofa) volpe (Vulpes vulpes), capriolo (Capreolus capreolus), muflone (Ovis musimon) e corvidi. Il prelievo di muflone e capriolo avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in ordine al prelievo selettivo degli ungulati. Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000.

L’eventuale rinnovo delle ACS in argomento, al termine della validità delle stesse, è subordinato alla valutazione positiva dei risultati conseguiti in ordine alla salvaguardia ed incremento delle specie oggetto di tutela nonché al contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)