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Bollettino Ufficiale n. 33 del 18 / 08 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 18 luglio 2005, n. 45-522

Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Autorizzazione al rinnovo dell’ACS “Val della Torre - Moschette”, ubicata nel territorio dei Comuni di Val della Torre e Givoletto (TO ) e ricadente nel territorio di competenza del CA TO 4

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare il CA TO 4, per quanto sopra specificato ed in via sperimentale, a rinnovare l’ACS “Val della Torre-Moschette”, ricadente nei comuni di Val della Torre e Givoletto (TO) e facente parte del territorio di competenza di detto comprensorio alpino, limitatamente alla stagione venatoria 2005/2006, al fine di unificare le scadenze di tutte le ACS istituite nello stesso, come richiesto dal Comitato di gestione interessato.

Il perimetro dell’ACS, di cui si autorizza il rinnovo con il presente provvedimento, deve essere delimitato, a cura del CA TO 4, da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento.

Nell’ACS l’attività venatoria è disciplinata dal Regolamento proposto dal Comitato di gestione ed allegato quale parte integrante alla D.G.R. n. 55-10488 del 22.9.2003 fatto salvo il prelievo selettivo del capriolo per il quale valgono le disposizioni regolamentari in proposito adottate dal CA TO 4.

Nell’ACS “Val della Torre - Moschette” l’attività venatoria è rivolta esclusivamente alla specie cinghiale (Sus scrofa). E’ consentito il prelievo selettivo del capriolo (Capreolus capreolus) nel rispetto del piano di prelievo selettivo approvato dalla Giunta regionale e delle disposizioni vigenti in materia. L’ACS è, inoltre, finalizzata alla tutela ed all’incremento delle specie lepre comune (Lepus europaeus), camoscio (Rupicapra rupicapra) e muflone (Ovis musimon) in essa presenti. Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000.

L’eventuale rinnovo dell’ACS in argomento, al termine della validità della stessa, è subordinato alla valutazione positiva dei risultati conseguiti in ordine alla salvaguardia ed incremento delle specie oggetto di tutela nonché al contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R2002.

(omissis)