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Bollettino Ufficiale n. 33 del 18 / 08 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 4931 in data 17 novembre 2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 29 marzo 2004 dal Sig. Orilio Carrera, in qualità di Procuratore della Ditta “Aurea Filcrosa S.r.l.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella , la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, ai sensi del D.P.G.R 5 marzo 2001 n. 4/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Ditta “Aurea Filcrosa Srl” la concessione, in parte a sanatoria ed in parte preferenziale, per poter continuare a derivare da un gruppo di 34 sorgenti tributarie del bacino del Rio Tamarone, ubicate in territorio dei Comuni di Pettinengo, Tavigliano e Callabiana, litri al secondo massimi 3,27 e medi 3,02, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 90.600 mc., da utilizzare prevalentemente per produzione di beni e servizi (scopi industriali connessi con l’attività tessile praticata nello stabilimento ubicato in Comune di Pettinengo) ed in misura non apprezzabile per scopi civili (integrazione scorte alimentanti l’impianto antincendio e similari), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica del Comune di Pettinengo;

Di accordare la concessione di che trattasi parzialmente in sanatoria a decorrere dal 1 luglio 1924, data di inizio del prelievo d’acqua in assenza di titolo ed in via preferenziale, secondo quanto disposto dall’articolo 24, comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quindici (15) successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 19 febbraio 1999 n. 238, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.762,52 pari al minimo ammesso per l’uso produzione di beni e servizi, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 23 ottobre 2003 n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1359 di Rep. in data 29 marzo 2004

Art. 9 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea alimentante le sorgenti, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l’esercizio di essa.

Biella, 4 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato