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Bollettino Ufficiale n. 33 del 18 / 08 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Sanfre’ (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26 luglio 2005 avente per oggetto: Urbanistica - Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 41 del 05.12.2003 - Integrazioni all’art. 18 (Superfice utile lorda della costruzione (SUL) - Approvazione

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare l’integrazione all’Art. 18 “Superficie utile lorda (SUL)” del vigente Regolamento Edilizio Comunale secondo il testo redatto dal Tecnico incaricato Ing, Manlio Dardo di Cuneo, assunto agli atti del Comune in data 20 luglio 2005 al numero 3962 del protocollo generale, inserendo nelle prescrizioni contenute nel secondo periodo della lettera f) le parole: “.... con superficie di ogni apertura non superiore a mq. 2,40“;

2) di dare atto conseguentemente che l’art. 18 “Superficie utile lorda (SUL)” del Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 41 in data 05.12.2003 risulta modificato nei seguenti termini con le integrazioni riportate in grassetto:

Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a) ai “bow window” ed alle verande;

b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d) ai porticati, ai “pilotis”, alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;

f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili. Ai fini dell’esclusione della superficie utile lorda della costruzione, i sottotetti non abitabili o agibili devono rispettare le seguenti caratteristiche e prescrizioni: altezza al perimetro misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio di copertura non superiore a mt. 1,20; altezza al colmo misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio di copertura non superiore a mt. 3,00; pendenza delle falde di copertura non superiore al 35%; superficie complessiva di illuminazione ed areazione non superiore ad 1/20 della superficie di calpestio; superficie di ogni finestra od aperture verso l’esterno di superficie ciascuna non superiore a 1,20 mq.. Dette prescrizioni devono essere rispettate sia per il sottotetto formato da locale unico e sia per i locali che dividono il sottotetto in parti a differente sezione verticale. I sottotetti di cui sopra (equiparati per definizione a quelli agibili) possono essere serviti anche da scale fisse.

Ai fini dell’esclusione della superficie utile lorda della costruzione, i sottotetti (ricompresi in fabbricati ricadenti in Piano Esecutivo Convenzionato in corso di attuazione ossia con convenzione già approvata ed ancora in corso di validità e che sono assoggettati dal P.R.G.C. alle Norme tecniche di attuazione vigenti al momento dell’approvazione del P.E.C. stesso) sono definiti non abitabili e/o agibili quando rispettano le seguenti caratteristiche e prescrizioni: altezza al perimetro dal piano di calpestio all’intradosso copertura non superiore a mt. 1,60 ed altezza media della copertura non superiore a mt. 2,40; pendenza delle falde non superiore al 35%; superficie complessiva di illuminazione e di areazione inferiore ad 1/8 della superficie di calpestio, con superficie di ogni apertura non superiore a mq. 2,40. Dette prescrizioni devono essere rispettate sia per il sottotetto a locale unico che per i singoli locali che dividono il sottotetto in parti a differente sezione verticale;

g) ai cavedi.

(omissis)