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Bollettino Ufficiale n. 33 del 18 / 08 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Gattinara (Vercelli)

Estratto della Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 13/07/2005 all’oggetto “Modifiche agli artt. 2 e 4 del regolamento edilizio”

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di sostituire l’art. 2 del Regolamento edilizio comunale vigente con il seguente:

Art.2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La commissione è composta dal Dirigente del Settore e da 6 componenti, eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno con funzione di Presidente e uno con esperienza in materia di tutela storico-ambientale, che lo abiliti anche ad esprimere i pareri richiesti dalla L.R. 03.04.1989 n. 20.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza, nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta; pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere sostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restando in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

- per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate nel precedente comma 4;

- per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

2) di sostituire l’art. 4 del Regolamento edilizio comunale vigente con il seguente:

Art.4 - Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

2. Il Dirigente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto al voto.

3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all’esame della Commissione stessa.

4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula; della osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

5. Vi è interesse all’argomento quando il componente della Commissione vi partecipi alla progettazione - anche parziale - dell’intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di Permesso di Costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull’immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall’intervento sottoposto all’esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell’opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

6. La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall’ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Dirigente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti i Permessi di Costruire (o i loro delegati) anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

8. La Commissione deve sempre motivare l’espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

9. Il Segretario della Commissione redige il verbale delle seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.

10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all’istruttoria della pratica o all’argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l’esito della votazione e - su richiesta dei componenti - eventuali dichiarazioni di voto.

11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti, ed è allegato in copia agli atti interni relativi al Permesso di Costruire.

Il Dirigente
Giuseppe Scaramozzino