Bollettino Ufficiale n. 33 del 18 / 08 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Alba (Cuneo)
Partecipazione alla Commissione Edilizia degli organi politici. Modifica art. 2 del regolamento edilizio: Formazione della Commissione Edilizia (delib. C.C. n. 58 del 29.07.2005)
(omissis)
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
- di modificare, per quanto esposto in premessa, lart. 2, commi 2 e 3, del vigente regolamento edilizio della Città di Alba, che conseguentemente risulta così riformulato:
Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. Il Consiglio comunale nomina la Commissione Edilizia che è composta dal Presidente, esperto in materia, e da nove membri.
3. Il Presidente ed i nove membri elettivi sono scelti dal Consiglio comunale tra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli.
Segnatamente, sono eletti membri che possiedano comprovata esperienza in specifici settori:
1) architetto esperto in materia storico-artistica;
2) architetto o Ingegnere esperto in materia architettonico-ambientale;
3) architetto o Ingegnere esperto in materia urbanistica;
4) architetto o Ingegnere esperto in materia strutturale;
5) geometra esperto in materia catastale e topografica;
6) avvocato esperto in materia civilistica;
7) avvocato esperto in materia amministrativa;
8) tecnico esperto in impiantistica;
9) geologo esperto in materia di tutela del suolo.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che lha eletta: pertanto, al momento dellinsediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
a)- per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b)- per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza é dichiarata dal Consiglio comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."
- di dare atto che la modifica rientra tra quelle conformi al tipo, ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente delibera del Consiglio comunale, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999 n. 19, art. 3, comma 3.
- di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere inviata alla Regione Piemonte.
(omissis)
Il Presidente pone in votazione il provvedimento, esperita la quale, dà atto che risulta approvato allunanimità.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dellart. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
(la deliberazione è pubblicata, per estratto, allAlbo Pretorio del Comune di Alba per 15 giorni consecutivi, dal 03.08.2005 al 17.08.2005, ai sensi dellart. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000)
Alba, 3 agosto 2005
Il Dirigente
Angioletta Coppa