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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 32

Codice 22.5
D.D. 4 agosto 2005, n. 194

Legge 549/95, L.R. 24/02 e L.R. 39/96. Interventi per il miglioramento qualitativo dei fanghi ai fini del recupero in agricoltura, di cui alla D.G.R. n. 23-29513 del 1 marzo 2000. Modalita’, termini e modulistica per la redazione e presentazione delle istanze di finanziamento

La Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, all’art. 3, commi da 24 a 40, ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti;

il comma 27 dell’art. 3 della suddetta legge prevede che le risorse derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta siano destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo;

con legge regionale n. 39 del 10 luglio 1996 è stato tra l’altro istituito, in attuazione e per le finalità di cui al citato comma 27 dell’art. 3 della legge 549/1995, un apposito capitolo di bilancio denominato “fondo per investimenti di tipo ambientale” costituito dalle risorse derivanti dal gettito della tassazione dei fanghi (art. 12, comma 1, punto a). L’impiego delle risorse affluite al predetto fondo è disposto dalla Giunta Regionale (art. 12, comma 1);

con deliberazione n. 23-29513 del 1 marzo 2000 la Giunta Regionale ha stabilito, in continuità con i provvedimenti adottati negli anni precedenti, di destinare le risorse in questione ad interventi volti al miglioramento delle caratteristiche qualitative e di stabilizzazione biologica dei fanghi, approvando i criteri per la redazione dei progetti di miglioramento, e stabilendo inoltre il tetto massimo di contributo in euro 64.557,00; ciò allo scopo di incentivare il recupero, ai fini agricoli, dei fanghi idonei a tale impiego, provenienti da imprese dei settori produttivi e dei fanghi di depurazione delle acque reflue, in coerenza a quanto previsto dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti, di cui alla D.C.R. 30.07.1997 n. 436-11546 che, per i fanghi di depurazione idonei all’uso agricolo e/o al compostaggio, fa divieto di smaltimento in discarica a partire dal 30.07.1998, prevedendo siano avviati al compostaggio e/o all’utilizzo agricolo preferibilmente nel Bacino di produzione;

con D.G.R. n. 60-15064 del 17 marzo 2005 la Giunta regionale ha accantonato ed assegnato alla Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti la somma di Euro 200.000,00 sul cap. 27015/05 (100649/A) da destinare al finanziamento degli interventi di cui trattasi;

con nota n. 4117/22 del 22 marzo 2005 il Direttore competente ha assegnato al Settore Programmazione Gestione Rifiuti la somma di Euro 200.000,00 sul cap. 27015/05 (100649/A) per dare corso alle procedure di selezione e finanziamento degli interventi di miglioramento, presso gli impianti di depurazione, delle caratteristiche qualitative e di stabilizzazione biologica dei fanghi;

è pertanto necessario procedere alla definizione delle modalità e dei termini per la redazione e presentazione dei progetti ed alla predisposizione della modulistica da utilizzare per la formulazione delle istanze di contributo, come dettagliato rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II al presente provvedimento quale parte integrante;

richiamato il Regolamento della Commissione Europea n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 010 del 13 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;

dato atto che il sostegno agli investimenti operato attraverso il finanziamento dei progetti di cui trattasi si configura nei confronti delle imprese beneficiarie quale aiuto “de minimis” e, come tale, soggetto all’applicazione dal Regolamento CE sopra citato;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visto l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165;

visto l’art. 22 della legge regionale n. 51/1997;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri dettati nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 23-29513 del 1 marzo 2000

determina

* di approvare ai fini dell’ammissione a contributo regionale dei progetti inerenti il miglioramento, presso gli impianti di depurazione, delle caratteristiche qualitative e di stabilizzazione biologica dei fanghi, mediante l’utilizzo delle risorse derivanti dal gettito della tassazione dei fanghi di cui al comma 27 dell’art. 3 della legge 549/1995:

- le modalità e i termini per la redazione e presentazione dei progetti, come dettagliato nell’Allegato I,

- il modulo per la presentazione delle domande di contributo di cui all’Allegato II,

che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

* di definire nel 3 ottobre 2005 il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento;

* di dare atto che il contributo concesso è da intendersi accordato quale aiuto “de minimis”, come definito Regolamento della Commissione Europea n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 010 del 13 gennaio 2001;

* di dare atto che alla spesa relativa alla concessione dei contributi si farà fronte con i fondi di cui al cap. 27015/2005.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Agata Milone

Allegato I

MODALITA’ E TERMINI PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI INERENTI IL MIGLIORAMENTO, PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DELLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE E DI STABILIZZAZIONE BIOLOGICA DEI FANGHI.

Presentazione della domanda di contributo

I soggetti titolati alla presentazione dei progetti, individuati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-29513 del 1 marzo 2000, Allegato I, punto 2 (riportati in nota “1"), ed interessati all’ottenimento dei contributi per la realizzazione di interventi di miglioramento, presso gli impianti di depurazione, delle caratteristiche qualitative e di stabilizzazione biologica di fanghi al fine del loro utilizzo in agricoltura e/o del loro invio al compostaggio, devono presentare domanda di contributo al Settore Programmazione Gestione Rifiuti della Regione Piemonte.

La domanda di contributo, composta dal Modulo di domanda e dagli allegati obbligatori, deve essere presentata in duplice copia di cui solo una in originale e in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, utilizzando esclusivamente il Modulo di domanda, contenuto nell’Allegato II quale parte integrante della presente determinazione dirigenziale, appositamente predisposto dal Settore Programmazione Gestione Rifiuti, ferma restando la possibilità di produrne copia fotostatica e di porre in allegato tutto il materiale e le informazioni ritenuti significativi ai fini della valutazione dell’intervento. Non saranno prese in considerazione le domande non redatte sull’apposito Modulo di domanda. Il Modulo di domanda deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti, siglato in ogni foglio e firmato dove richiesto, pena l’inammissibilità della domanda stessa.

La domanda di contributo, indirizzata a Regione Piemonte - Assessorato all’Ambiente - Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti - Settore Programmazione Gestione Rifiuti, Via Principe Amedeo 17, 10123 Torino - può essere consegnata a mano (direttamente presso la segreteria del Settore Programmazione Gestione Rifiuti con orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 16; il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30) o trasmessa tramite raccomandata, comunque entro il termine perentorio del 3 ottobre 2005. Nel caso di istanze di finanziamento inviate con raccomandata farà fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.

Documentazione da presentare contestualmente alla domanda di contributo

Al Modulo di domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, in duplice copia, i seguenti documenti ed elaborati:

* Dichiarazione impegnativa del legale rappresentante, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (secondo lo schema di riferimento predisposto dalla Regione ed allegato al Modulo di domanda), attestante:

* l’impegno a provvedere alle spese per l’intervento per il quale viene richiesto il contributo nella quota non coperta dal contributo stesso,

* l’impegno a realizzare l’intervento per il quale viene richiesto il contributo secondo i tempi e le modalità previste per la concessione del contributo stesso,

* il fatto che relativamente all’intervento di cui all’oggetto non è stato richiesto né erogato altro contributo regionale, statale e/o di altra pubblica amministrazione,

* il fatto che l’impresa non è soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria, a concordato preventivo, a fallimento, ovvero, per i Comuni, di non trovarsi in condizioni di dissesto finanziario.

* (limitatamente alle imprese) il fatto che, ai sensi della Disciplina comunitaria sugli aiuti alle piccole e medie imprese, l’importo del contributo richiesto alla Regione ai sensi della L. 549/95, sommato a quelli già ottenuti o che si prevede di ottenere a titolo della regola “de minimis” di cui alla Regolamento della Commissione Europea n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 010 del 13 gennaio 2001 non supera nel triennio l’importo di 100.000 Euro,

Si ricorda che anche eventuali allegati alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere sottoscritti dall’istante;

* Cartografia in scala 1:25.000 o superiore, sulla quale deve essere evidenziata chiaramente l’esatta localizzazione dell’impresa e delle infrastrutture previste;

* Relazione tecnico-economica di valutazione dell’intervento, redatta e debitamente firmata da un professionista iscritto all’apposito albo previsto dal vigente ordinamento professionale, contenente tutti gli elementi di sintesi necessari a dimostrare la validità economico-finanziaria e sociale dell’intervento. Tale relazione deve evidenziare tutti gli elementi positivi del progetto che motivino l’opportunità di un finanziamento pubblico, precisando:

* la situazione aziendale prima e dopo l’intervento;

* la valutazione economico - finanziaria dell’intervento nonché la sua fattibilità amministrativa accertata attraverso un’analisi costi-benefici basata sui flussi di cassa (costi e rientri) nell’arco della vita economica dell’intervento;

* il costo totale dell’intervento;

* il dettaglio dei costi di investimento (distinzione opere edili e macchinari, ...);

* i dettagli del piano finanziario;

* gli effetti sui conti economici aziendali (previsioni di incremento di fatturato rispetto all’anno precedente);

* gli effetti sull’occupazione (nuovi posti di lavoro creati in toto e rispetto all’anno precedente);

* gli effetti sul tessuto produttivo (variazione del numero di unità produttive);

* gli elementi che garantiscano a fine intervento un miglioramento del fango prodotto, con espresso riferimento ai singoli parametri analitici che verranno migliorati: fra i parametri oggetto di miglioramento dovrà essere sempre considerato almeno l’indice di respirazione (I.R.).

* Progetto delle infrastrutture e delle attrezzature, redatto e debitamente firmato da un professionista iscritto all’apposito albo previsto dal vigente ordinamento professionale, corredato, come minimo, dai seguenti elaborati:

a) elenco dettagliato dei fanghi oggetto di finanziamento coi relativi codici CER;

b) disegni delle opere da realizzare inclusi i grafici/schemi (nelle opportune scale e firmati a norma di legge dal progettista e controfirmati dall’imprenditore o dal legale rappresentante) delle opere elettriche ed antincendio previste. Si ricorda che gli allegati all’istanza redatti da ingegneri, architetti, periti, geometri, ragionieri, commercialisti e professionisti in genere debbono essere in regola con la normativa in materia di imposta di bollo (marca da bollo di Euro 0,31 per ogni foglio pari a quattro facciate o esemplare ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i. , in particolare il D.M. 20 agosto 1992 “Approvazione della tariffa dell’imposta di bollo”);

c) computo metrico dettagliato per le sezioni dell’impianto per le quali viene richiesto il contributo;

d) quadro economico dettagliato per le sezioni dell’impianto per le quali viene richiesto il contributo, nel quale vengano riportate in modo distinto le somme per le opere, quelle per le attrezzature e i macchinari, quelle per le spese di consulenza tecnica - di progettazione - di direzione lavori e collaudo - di redazione della domanda di contributo - di analisi sui fanghi. La verifica istruttoria della congruità dei prezzi previsti in progetto sarà effettuata utilizzando i criteri e gli strumenti adottati con la D.G.R. n. 54-14770 del 14.02.2005 di approvazione dei prezzi di riferimento per le opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte (scaricabile dal sito web della Regione Piemonte). Qualora nei progetti vengano proposti prezzi non riscontrabili nel prezzario regionale, questi dovranno essere giustificati con apposita analisi prezzi e dovranno essere evidenziate le fonti di riferimento da cui sono stati tratti;

* Copia delle seguenti autorizzazioni:

* per i fanghi utilizzati in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 27.01.1992 n. 99: copia dell’autorizzazione all’utilizzazione in agricoltura dei fanghi rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e copia del registro di utilizzazione (di cui all’art. 15 del D.Lgs. stesso) comprovante l’avvio delle operazioni di utilizzo, ovvero, nel caso in cui detta autorizzazione non sia stata ancora ottenuta al momento della presentazione della domanda di contributo, copia della richiesta di autorizzazione inoltrata alla Provincia competente per territorio;

* per i fanghi avviati a compostaggio:

* estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’impianto di compostaggio a cui vengono o saranno presumibilmente avviati tali fanghi;

* copia dei documenti comprovanti l’avvio del conferimento dei fanghi oggetto di contributo all’impianto di compostaggio (registri di carico e scarico o formulari di accompagnamento), ovvero, nel caso di interventi non ancora attivati, copia della richiesta di conferimento dei fanghi o degli eventuali accordi già sottoscritti con l’impianto di compostaggio.

* Copia di un’analisi completa dei fanghi effettuata, non anteriormente a sei mesi dalla data di esecuzione dell’intervento, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 34-8488 del 6.5.1996, Allegato 5 ed evidenziante i parametri di cui al punto 3.3. della D.G.R. n. 23-29513 del 1 marzo 2000. Questo documento è da allegare necessariamente solo qualora gli interventi di miglioramento dei fanghi, oggetto di contributo, siano già in corso di realizzazione ovvero siano già stati terminati. In ogni caso, quando gli interventi vengono attuati e pertanto si viene a configurare una modifica delle caratteristiche del fango prodotto, l’analisi del fango che occorrerà produrre ai fini della concessione del contributo (analisi del fango ex ante) non potrà riportare una data anteriore ai sei mesi dalla data di esecuzione dell’intervento: ciò allo scopo di poter determinare l’efficacia dell’intervento sulle caratteristiche finali del fango di depurazione prodotto

La Regione si riserva di chiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati alla Regione Piemonte, Assessorato all’Ambiente, Settore Programmazione Gestione Rifiuti è unicamente finalizzato all’espletamento della presente procedura di contributo. Il soggetto istante con la presentazione della domanda di contributo consente implicitamente che il Dirigente del Settore Programmazione Gestione Rifiuti utilizzi tali dati personali per le finalità di cui sopra.

I richiedenti possono rivolgersi per ottenere informazioni e delucidazioni per la presentazione delle domande nonché per il ritiro del Modulo di domanda alla Regione Piemonte - Assessorato Ambiente, Settore Programmazione Gestione Rifiuti, Via Principe Amedeo 17, 10123 Torino, tel. 011/4324066 o 4324463 dalle ore 9 alle ore 12.00.

NOTE:

(1) Si riporta il punto 2 dell’allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-29513 del 1 marzo 2000:

“I soggetti titolati alla presentazione dei progetti sono:

2.1. Le imprese dei settori produttivi le cui attività rientrano nelle classi sottoindicate (classificazione ATECO 1991):

Codice    Classificazione delle attivita’ economiche
ISTAT
01    Agricoltura, caccia e silvicoltura
15    Industria alimentare e delle bevande
16    Industria del tabacco
17    Industrie tessili e dell’abbigliamento
19    Industrie conciarie, fabbricazione etc.

2.2 I titolari di impianto pubblici di depurazione delle acque reflue di dimensione pari o superiore a 20.000 abitanti equivalenti."


Allegato