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Bollettino Ufficiale n. 32 del 11 / 08 / 2005

Codice 26.2
D.D. 17 maggio 2005, n. 240

Ferrovia del Canavese. Comune di Settimo T.se. Rilascio alla Societa’ SNOS S.p.A. dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, alla ristrutturazione degli opifici esistenti e allo spostamento del canale “Farmitalia”, all’interno dell’Area Mf2 del P.R.G.C., ex Area Acciaierie Ferrero S.p.A

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, alla Società SNOS S.p.A., ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, , all’interno dell’Area Mf2 del P.R.G.C., ex Area Acciaierie Ferrero S.p.A., ubicata in Settimo T.se, Via Moglia e distinta al C.T. ai fogli n. 20 e 27, l’autorizzazione in deroga all’art. 49 del citato D.P.R. alla ristrutturazione dei capannoni industriali e alla realizzazione di rampe veicolari per l’accesso ai capannoni industriali recuperati in conformità alle TAV. 1,3 e CAN 1, depositate agli atti con prot. n. 3035/26/2005 del 07/03/2005, e allo spostamento del canale “Farmitalia” a condizione che prima dell’inizio dei lavori sia presentata all’ente gestore dell’infrastruttura una relazione di calcolo, firmata dal progettista, dalla quale si evinca che le spalle del manufatto ad U in c.a. prefabbricato del canale “Farmitalia” sono state calcolate e dimensionate per una eventuale futura realizzazione di impalcato ferroviario con carichi di 22 tonn/asse al metro.

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatte salve tutte le altre necessarie autorizzazioni.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e della L.R. 08/08/1997 n. 51 e dal D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino