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Bollettino Ufficiale n. 32 del 11 / 08 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2005, n. 9-602

Legge regionale 23/2004 “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”. Art. 3, comma 5, programma di intervento inerente i criteri e le modalita’ di accreditamento dei centri di consulenza tecnica e incentivi a favore dei medesimi. Accantonamento della somma di Euro 240.000,00 sul cap. 11153/2005 da assegnare alla Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro.

A relazione dell’Assessore Susta:

Vista la legge regionale 23/2004 avente ad oggetto: “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”;

visto in particolare che la citata legge prevede all’art. 3, comma 5, che la Giunta regionale adotti il provvedimento necessario per stabilire i criteri, le modalità per l’accreditamento di centri di consulenza tecnica, le tipologie dei servizi da prestare e le incentivazioni dei medesimi, sentita la Commissione regionale della cooperazione;

sentita la Commissione Regionale per la Cooperazione, in occasione della seduta del 31.03.2005 che ha espresso il proprio parere in modo conforme;

ritenuto di assumere il presente programma relativamente alle domande che saranno presentate dai centri di consulenza tecnica nell’ anno 2005;

vista la l.r. 51/1997;

dato atto che la Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro dovrà adottare i provvedimenti necessari relativi all’applicazione dell’ articolo sopra citato;

ritenuto di dover assumere il seguente accantonamento per l’anno 2005:

sul cap. 11153 (Contributi a favore dei centri di consulenza tecnica e a favore delle cooperative - art. 3 della l.r. 23/2004) la somma di Euro 240.000,00;

vista la l.r. 7/2001;

vista la l.r. 3/2005;

la Giunta Regionale, unanime, a voti resi nelle forme di legge,

delibera

Di approvare i criteri, le modalità per l’accreditamento di centri di consulenza tecnica, le tipologie dei servizi da prestare e le incentivazioni dei medesimi, secondo quanto previsto all’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presento atto.

Di accantonare per l’anno 2005:

sul cap. 11153 la somma di Euro 240.000,00 (101057/A);

All’adozione di tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l’ emanazione di un bando pubblico per l’ individuazione dei Centri da accreditare, provvederà la Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro ai sensi degli artt. 22 e 23 della l.r. n. 51/1997.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dall’ art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

CENTRI DI CONSULENZA TECNICA - CCT - CRITERI PER L’ACCREDITAMENTO ED INCENTIVI - Legge Regionale 13 ottobre 2004, n. 23

1) Definizione

I Centri di consulenza tecnica, di seguito denominati CCT, svolgono attività al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative del Piemonte, nelle seguenti materie:

a) innovazione tecnologica ed organizzativa;

b) gestione economica e finanziaria d’impresa;

c) consulenza societaria e fiscale;

d) marketing;

e) accesso ai finanziamenti, anche europei;

f) sicurezza e tutela dei fruitori;

g) tutela dell’ambiente;

h) igiene e sicurezza sul lavoro;

i) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;

j) altre materie previste dallo statuto del CCT ed autorizzate dalla autorità competente.

2) Requisiti dei CCT

L’art. 3 della l.r. 23/2004 stabilisce che i CCT per essere accreditati dalla competente autorità (di cui al successivo paragrafo 3) devono possedere determinati requisiti. I soggetti costitutori e partecipanti dei CCT possono essere:

a) le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

b) altri soggetti interessati rappresentativi di almeno il 5 % delle società cooperative operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell’ anno precedente dalle C.C.I.A.A.

I soggetti costitutori devono disporre di una struttura articolata e funzionante in almeno cinque province del territorio regionale.

3) Accreditamento regionale

L’autorità competente per l’esame delle richieste e dei controlli della documentazione presentata viene individuata nel Direttore della Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro. I CCT saranno autorizzati con provvedimento amministrativo e potranno essere autorizzati in misura massima di uno per soggetto costituente.

Ai fini dell’ accreditamento regionale si richiede che lo statuto, tra l’altro, preveda lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1 a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni.

4) Termini per la richiesta ed il rilascio dell’accreditamento

Le richieste di accreditamento devono pervenire alla Regione Piemonte - Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro, entro il 30.09.2005 e devono essere prodotte in originale in bollo, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Le richieste di accreditamento devono essere presentate e sottoscritte dal legale rappresentante del centro di consulenza tecnica - CCT. L’accreditamento sarà rilasciato entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste.

5) Documentazione da allegare alla domanda di accreditamento

Alla domanda di accreditamento si deve allegare la seguente documentazione:

* atto costitutivo del CCT;

* statuto del CCT che preveda, tra l’altro, le attività e le materie che verranno svolte dal Centro e che devono corrispondere almeno a quelle previste dal precedente paragrafo 1 e la disponibilità a svolgere tali attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutivi dei CCT;

* dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto costitutore del CCT che dichiari, per le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo:

a) di svolgere o che intende svolgere attività di assistenza e consulenza tecnica in almeno cinque province del territorio regionale;

b) di non avere partecipato alla costituzione di altri CCT.

Per gli altri soggetti costitutori, la dichiarazione deve contenere gli elementi di cui ai precedenti punti a) e b);

* curriculum dell’attività di cui al precedente punto a);

* relazione sull’ articolazione strutturale, funzionale e territoriale del CCT;

* il numero delle società cooperative associate alla data del 31 dicembre dell’ anno precedente la costituzione del CCT.

La Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e dei relativi controlli.

6) Controlli

I controlli saranno effettuati dalla Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro e riguarderanno la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi dei CCT e dei soggetti costitutori.

7) Incentivazioni

La l.r. 23/2004 prevede all’articolo 3, comma 5, lett. f), il sostegno alla costituzione dei CCT. Il contributo per l’ incentivazione, a valere sul capitolo di spesa 11153 per l’esercizio finanziario 2005, riguarda le spese seguenti:

- spese funzionali all’attivazione e alla successiva attività del centro;

- spese per formazione professionale degli operatori;

- spese per consulenze esterne.

Saranno ammess1e spese, per un importo massimo di Euro 70.000,00 per ciascun CCT, finalizzate all’ apertura e all’attivazione di sportelli in almeno cinque province del territorio regionale.

8) Domanda di contributo

La domanda di contributo deve essere presentata entro 30 giorni dalla concessione dell’accreditamento, corredata da:

1) relazione illustrativa della realizzazione strutturale e operativa;

2) preventivi ed eventuali progetti.

Il contributo sarà pari al 100% delle spese ammesse. E’ concesso un anticipo pari allo stato di avanzamento delle spese e previa presentazione di documentazione giustificativa (fatture). Il saldo verrà effettuato a presentazione del rendiconto finale delle spese, corredato di fatture o altre pezze giustificative. La documentazione per il saldo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2005.

9) De minimis e cumulabilità

Le provvidenze di cui al presente allegato sono soggette al regime “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 GUCE L 10 del 13.01.2001) e non possono essere concesse per le spese citate al precedente paragrafo 7 coperte con altre agevolazioni pubbliche.

L’avviso pubblico relativo alla D.G.R. sopra riportata è pubblicato su questo Bollettino Ufficiale, nella sezione “Comunicati” (ndr)