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Bollettino Ufficiale n. 32 del 11 / 08 / 2005

Codice 16.4
D.D. 19 luglio 2005, n. 205

Art. 10 l.r. del 14 dicembre 1998 n. 40. Fase di Verifica e contestuale Valutazione di Incidenza, relativa al S.I.C. “La Bessa” (cod. IT1130001), concernente il progetto di adeguamento del sito di cava in localita’ La Pila Zona A del Comune di Cerrione. Proponente Societa’ Barbera Agostino e Natale S.n.c.. Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione positiva di Incidenza

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. l’intervento relativo all’adeguamento del progetto di coltivazione, finalizzato alla risistemazione ambientale, della cava in località La Pila Zona A del Comune di Cerrione (BI) presentato ai sensi dell’articolo 10 l.r. 40/1998 dalla Società Barbera Agostino & Natale s.n.c. con sede legale in Biella, Via Fratelli Rosselli, 162, non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998, in quanto:

- l’adeguamento del progetto di coltivazione è motivato da recenti rinvenimenti archeologici e, come definito dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, determina i presupposti per una corretta valorizzazione dei ritrovamenti archeologici;

- l’adeguamento, sotto il profilo morfologico e naturalistico, al progetto di recupero è stato proposto dall’Ente di Gestione della Riserva Naturale delle Baragge e Riserva Naturale della Bessa e coincide con le finalità della legge istitutiva dell’Area Protetta e del Sito di interesse comunitario “La Bessa” codice IT 1130001.

2. L’esclusione dalla procedura di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998 è vincolata alla condizione che il progetto esecutivo, relativo all’intervento in oggetto, che dovrà essere presentato ai sensi della l.r. 69/1978 e D.lgs. 42/2004 tenga obbligatoriamente conto delle seguenti indicazioni:

- la convenzione attualmente in atto stipulata dalla Società Barbera Agostino & Natale s.n.c. con l’Ente di Gestione della Riserva Naturale della Bessa, dovrà essere sostituita con una nuova convenzione che preveda la gestione del sito a favore dell’Ente di Gestione e definisca l’assunzione della gestione delle aree sulle quali, in corso d’opera, siano conclusi i lavori di recupero ambientale e delle aree già oggetto di ultimazione dei suddetti lavori. La nuova convenzione dovrà inoltre prevedere la nomina di un direttore dei lavori responsabile per i lavori di riqualificazione ambientale;

- lo sviluppo e la conclusione dei lavori dovrà essere previsto in un arco temporale di due anni; la Società Barbera Agostino & Natale s.n.c. sarà comunque tenuta alla manutenzione delle opere di riqualificazione attuate per i successivi tre anni.

- il progetto esecutivo dovrà inoltre prevedere:

a elementi progettuali coerenti con la destinazione naturalistica delle aree al termine dei lavori di riprofilatura, relativamente alle opere di rinverdimento e di rimboschimento ed un cronoprogramma degli interventi da allegare anche alla convenzione con l’Ente di Gestione;

b planimetrie, e sezioni in scala isometrica, relative allo stato attuale sovrapposte allo stato finale di progetto e puntuali verifiche di stabilità dei fronti;

c il progetto esecutivo dovrà progettare la regimazione delle acque meteoriche durante e al termine degli scavi;

d approfondimento in merito alla caratterizzazione della falda e all’eventuale interferenza dovuta all’emungimento dalla medesima tramite i pozzi, a servizio dell’impianto di trattamento del materiale di cava posto in area esterna all’Area “Riserva Naturale Speciale della Bessa”;

e rimodellazione, per realizzare la morfologia finale del progetto, utilizzando esclusivamente materiale scavato e reperito in sito.

- Relativamente alla Valutazione di Incidenza e con riferimento alla nota del Settore Pianificazione Aree Protette in premessa citata il progetto è compatibile nei confronti del S.I.C. “La Bessa” (cod. IT1130001) alle seguenti condizioni che integrano quelle riportate al precedente punto 2, relative alla fase di Verifica:

1. in fase di progettazione definitiva dovrà essere descritto in maniera più approfondita ed esaustiva il recupero ambientale delle aree oggetto di scavo. In particolare si ritiene che il paragrafo 3.3.4. della relazione tecnica dal titolo “Obiettivi e criteri di recupero morfologico ambientale” non sia esaustivo e che l’affermazione “...per le scarpate di cava si ritiene opportuno lasciare evolvere la naturale colonizzazione da parte della vegetazione presente in sito...” determini l’incremento del rischio di propagazione della robinia (Robinia pseudoacacia) nell’area di cava e nei boschi limitrofi. E’ necessaria quindi un’adeguata analisi delle potenzialità ecologiche del sito e della verifica della possibilità di creazione di habitat coerenti con quelli tipici e più rappresentativi del biotopo; in fase di progettazione definitiva si dovrà allegare una tavola di progetto che descriva la situazione finale anche dal punto di vista vegetazionale;

2. in fase di recupero dovranno essere individuate strategie per impedire che specie infestanti quali la robinia e ailanto (Ailanthus altissima) prendano il sopravvento sulle specie boschive caratteristiche del luogo quali Quercus robur, Fraxinus excelsior, Castanea sativa, Prunus avium, Carpinus betulus e Acer campestre per lo strato arboreo e Calluna vulgaris, Catraegus levigata, Corylus betulus, Rosa canina, Prunus spinosa e Cytisus scoparius per la componente arbustiva;

3. sia progettata la realizzazione di un habitat di transizione tra le aree boschive che limitano l’area di cava a Ovest e a Sud e la zona umida venutasi a creare nel settore Nord rappresentata da un lago di cava abbandonato con un livello di naturalizzazione fortemente avanzato;

4. tutte le operazioni di scavo dovranno prevedere il preventivo accantonamento e conservazione del materiale di scotico e la ricostituzione delle superfici dovrà essere eseguita ricollocando gli strati terrosi secondo la loro posizione originaria; alle operazioni di riprofilatura dovranno seguire al più presto quelle di ripristino e rivegetazione;

5. l’inerbimento dovrà essere realizzato in modo da ottenere una copertura coerente dal punto di vista floristico con quello dei prati stabili rilevati all’interno del S.I.C., affinché l’ambiente erbaceo possa costituire risorsa alimentare per gli invertebrati;

6. i sentieri per le osservazioni naturalistiche dovranno essere realizzati solo sui lati sud e ovest della cava, escludendo la fruibilità della zona centrale, per non arrecare disturbo all’avifauna. Per quanto riguarda invece la siepe alberata posta a mascheramento del sentiero, si specifica che le specie arbustive ed arboree da impiantare devono essere specie di provenienza locale ed appetibili all’avifauna (in particolare all’averla piccola);

7. dovrà essere definito un calendario integrato dei lavori di realizzazione dell’opera e dei ripristini successivi, con riferimento specifico ai criteri di protezione delle specie obiettivo; a tal proposito si ritiene che sei mesi dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del progetto, non siano sufficienti al fine di eseguire un opportuno recupero ambientale; il cronoprogramma dovrà prevedere inoltre un programma di manutenzione nei primi 2/3 anni di impianto con frequenti irrigazioni di soccorso e sfalci al piede delle piantine messe a dimora, in modo da garantire l’innesco dell’intervento;

8. dovrà essere mantenuta, durante tutta l’attività di cava, la recinzione perimetrale, costituita da un rete provvisoria di altezza non inferiore a 2 m, che dovrà essere eliminata a fine lavori, per consentire il passaggio della fauna all’interno dell’area recuperata dal punto di vista ambientale;

9. durante le fasi di cantiere e di successiva manutenzione dovrà essere utilizzata la viabilità già esistente, non dovranno essere aperte altre piste all’interno del SIC; si dovrà inoltre inumidire le strade utilizzate come viabilità di cantiere, anche più volte al giorno e, dove possibile, mediante bagnatura fissa con tubo di gomma fessurato, allo scopo di limitare la produzione di polveri, potenzialmente dannose per la vegetazione del S.I.C.;

10. dovrà essere prevista la realizzazione e la posa di pannelli informativi che illustrino le caratteristiche peculiari del S.I.C., da posizionare lungo il sentiero in progetto e in altri punti di fruizione del S.I.C.. Il contenuto e il posizionamento di tale segnaletica dovrà essere concordata con il Settore Pianificazione Aree protette della Regione Piemonte;

11. siano approfonditi gli aspetti relativi all’interferenza della falda con l’intervento, e lo schema della rete di drenaggio delle acque di ruscellamento dell’area, se previsto. A questo proposito si osserva che a pag. 2 della relazione illustrativa del progetto preliminare (All. E documentazione) si accenna ad un abbassamento della falda acquifera, (dovuto alle stagioni siccitose) ed al fatto che i laghetti abbiano una conformazione diversa da quella prevista, ma non viene approfondita la problematica;

12. siano previste misure di intervento per i rischi derivanti da possibili sversamenti accidentali causati da mezzi in opera.

La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40.

Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto