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Bollettino Ufficiale n. 32 del 11 / 08 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 331-340586 del 12.7.2005- Codice univoco: TO-A-10121

Il Dirigente, del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 331-340586 del 12.7.2005- Codice univoco: TO-A-10121

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di

assentire in via di sanatoria a Sig. Pozzi Elvezio, rappresentante della

comunione di utenti presente agli atti, - (omissis) residente in Settimo Vittone, Regione Costanza, la concessione di derivazione d’acqua dal T. Calamia in Comune di Settimo Vittone in misura di litri/sec massimi 10,00 e medi 5,00 ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R ed assimilabile ai funi della quantificazione del canone ai sensi dell’art. 18 della L. 36/1994 all’uso irriguo;

2) di approvare il disciplinare di concessione in data 12.7.2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato - agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti 31.1.1997, data di scadenza del precedente riconoscimento 596 R3009 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone 4) è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di assegnare all’opera di captazione, ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, il seguente codice identificativo univoco: TO-A-10121;

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 12.7.2005

(omissis)

Art 13: Riserve e Garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute, a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonchè dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

(omissis)