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Bollettino Ufficiale n. 32 del 11 / 08 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Savigliano (Cuneo)

Modifica del regolamento edilizio comunale - Deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 29 giugno 2005

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

1) di approvare ai sensi art. 3, comma 10, L.R. 19/99 le modifiche all’art. 2 del regolamento edilizio comunale vigente come disposto al punto 2 successivo.

2) l’art. 2 del R.E. vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

“Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Presidente designato dal Sindaco e da 9 componenti eletti dal Consiglio Comunale competente; in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un componente deve essere scelto per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi; cinque componenti saranno scelti nell’ambito di elenchi proposti da Ordini o Collegi professionali nonché da Enti ed Associazioni rappresentativi di categorie che esercitano attività attinenti alle materie anzidette; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo degli Organi comunali che l’hanno costituita: pertanto, al momento dell’insediamento dei nuovi Organi comunali, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. Il Presidente della Commissione può rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Sindaco; i componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente. In tali casi restano in carica fino a che l’Organo comunale competente non li abbia sostituiti.

7. Il Presidente e i componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dagli Organi comunali competenti.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del settore urbanistica quale responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

(omissis)